Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine
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Per la liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia è spesso previsto un termine minimo più lungo (uno o due anni) che l’assicurato deve lasciar trascorrere tra la scelta di questa opzione e il versamento della prestazione. In questo caso, è determinante il momento del versamento e non quello della scelta da parte dell’assicurato.
Un pagamento in contanti ai sensi dell’articolo 5 LFLP (lett. b) viene effettuato solo su richiesta dell’assicurato e l’istituto di previdenza deve verificare se sussistono le condizioni necessarie. In caso affermativo, invia una comunicazione all’autorità o al servizio competente. Altrettanto vale per il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (lett. c).
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Il capoverso 3 prevede invece che, in caso di costituzione in pegno dell’avere di previdenza, questa comporti direttamente una comunicazione all’autorità d’incasso, poiché non è possibile né evitare né differire la realizzazione del pegno se questa è richiesta dal creditore del pegno. In caso di successiva realizzazione del pegno, si dovrà procedere a un’ulteriore comunicazione.
La comunicazione di cui ai capoversi 2 e 3 deve avvenire per lettera raccomandata. Ciò consente all’istituto di previdenza di avere una prova della data d’invio della comunicazione, che costituisce al contempo l’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni.
Con la presente modifica di legge resta valido il principio secondo cui il diritto alle prestazioni non è pignorabile prima di diventare esigibile, eccetto nell’ambito della promozione dell’acquisto di un’abitazione ad uso proprio (cfr. art. 39 cpv. 1 LPP). La protezione dei fondi previdenziali è mantenuta. Solo nel momento in cui l’assicurato stesso vi metta fine anticipatamente chiedendo un pagamento in contanti o lasciando la previdenza con un’altra forma di pagamento in capitale, i creditori di alimenti – come pure altri creditori – possono acquisire questi fondi, divenuti liberi. Come finora, l’autorità o il servizio competente non potrà chiedere direttamente che l’istituto di previdenza versi i fondi a terzi, in particolare ai creditori di alimenti o in suo favore. Solo nel caso in cui un tribunale emetta un ordine in tal senso, il pagamento all’assicurato verrà bloccato oltre il termine di 30
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giorni o, dopo la scadenza di quest’ultimo, trasferito a terzi (p. es. i creditori di alimenti). Nei casi in cui non intervenga un giudice o un ufficio d’esecuzione, l’istituto di previdenza può versare all’assicurato il suo avere di previdenza conformemente alla procedura abituale oppure trasferire il prelievo anticipato per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio.
Il capoverso 4 introduce un termine di congelamento per la liquidazione della prestazione d’uscita o in capitale. Dopo aver ricevuto la comunicazione, l’autorità o il servizio competente ha bisogno di un certo lasso di tempo per poter avviare le procedure necessarie. Pertanto, l’istituto di previdenza non può pagare l’importo richiesto dall’assicurato prima che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione all’autorità o al servizio competente. Sebbene la prestazione sia già esigibile, il termine di congelamento ne impedisce il pagamento. Questa situazione è paragonabile a quella di un conto bloccato.
Fintantoché l’istituto non può versare la prestazione d’uscita o in capitale a causa del nuovo periodo di congelamento previsto dalla legge, non è in mora e quindi non è tenuto a pagare gli interessi di mora per il periodo in questione. Prima della mora, l’avere di previdenza frutta però un interesse, come in altre situazioni (cfr. art. 2 cpv. 3 e 4 LFLP).
11 Si tratta della comunicazione della costituzione in pegno all’istituto di previdenza o di libero passaggio, senza la quale una costituzione in pegno degli averi di previdenza per la promozione della proprietà di abitazioni non può essere valida (cfr. art. 331d cpv. 3 CO).
12 Per esempio mediante misure cautelari disposte da un giudice.