Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine

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Lo stesso problema si pone in linea di massima anche in altri casi di pagamento sotto forma di capitale. Ad esempio, se un assicurato ha già raggiunto l’età minima di pensionamento stabilita da un istituto di previdenza e il regolamento consente di versare l’integralità dell’avere sotto forma di capitale, la persona in questione può, a determinate condizioni, disdire il rapporto di lavoro con un breve preavviso e quindi richiedere la liquidazione della prestazione di vecchiaia. Ciò è possibile se l’assicurato ha già optato per questa forma di versamento o se il regolamento gli permette di farlo in tempi brevi. Se la persona che persiste nel non pagare gli alimenti dispone di un avere della previdenza professionale presso un istituto di libero passaggio, il pagamento sotto forma di capitale costituisce addirittura la regola. Dopo il compimento del 60° anno di età (59° per le donne), l’assicurato può chiedere la liquidazione in qualsiasi momento, anche se mantiene la sua attività lucrativa (art. 16 OLP).

In definitiva, lo stesso problema sorge anche in caso di prelievo anticipato di fondi previdenziali nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (PPA): sebbene l’avere di previdenza non sia trasferito direttamente nel patrimonio dell’assicurato, ma venga versato ai venditori o ai creditori ipotecari, mediante sotterfugi implicanti terzi (p. es. accensione di un’ulteriore ipoteca dopo il prelievo PPA e successiva realizzazione forzata per mancato pagamento degli interessi ipotecari) è possibile ritirare dal secondo pilastro l’avere di previdenza e riuscire comunque ad evitare che i creditori di alimenti e le autorità d’incasso possano impossessarsene. Anche lo strumento della costituzione in pegno di fondi previdenziali nell’ambito della PPA si presta ad abusi che possono portare a un risultato analogo, ad esempio se si accendono ipoteche e le si garantiscono costituendo in pegno i fondi previdenziali per poi realizzare la costituzione in pegno. In caso di realizzazione del pegno gravante su fondi previdenziali, questi sono investiti nella proprietà di un’abitazione ad uso proprio e non sono più tutelati dall’acquisizione da parte dei creditori. Se però l’ufficio d’incasso non riceve alcuna comunicazione, non può agire impiegando gli strumenti legali esistenti.

5.2 Principi del nuovo disciplinamento proposto

Le proposte illustrate di seguito riprendono la soluzione delineata nel rapporto Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti (cfr. nota n. 1). Dal 1° gennaio 2013 le autorità che fungono da ufficio d’incasso saranno menzionate nelle leggi quali «autorità di protezione dei minori o l’altro

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servizio designato dal diritto cantonale» . Di seguito sarà quindi utilizzata questa denominazione o la forma breve «autorità o servizio competente».

Se una persona non adempie i suoi obblighi di mantenimento e l’autorità o il servizio incaricata/o dell’esazione delle prestazioni alimentari sa in quale istituto di previdenza o di libero passaggio il

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debitore ha depositato il suo avere di previdenza , l’autorità o il servizio segnala all’istituto in questione l’obbligo di informarla/o di una futura liquidazione in capitale prima che sia effettuato il versamento. L’articolo 40 AP-LPP stabilisce che tale segnalazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio va

4Cfr. RU 2011 725. Attualmente ci si impegna anche a professionalizzare il lavoro delle autorità d’incasso, al fine di poter garantire una maggiore efficienza delle loro attività e una prassi meno eterogenea tra i vari Cantoni. Questi lavori sono stati proposti anche nel rapporto sopra citato (cfr. nota n. 1). In proposito, si veda anche la procedura di consultazione relativa

alla modifica del Codice civile [Mantenimento dei figli] all’indirizzo

http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt.html.

5 Nel progetto sulla compensazione della previdenza in caso di divorzio, in consultazione nel 2009/2010, era stata proposta tra l’altro l’estensione dell’obbligo d’annuncio all’Ufficio centrale del 2° pilastro per gli istituti di previdenza e di libero passaggio (in merito a questo dossier, cfr http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/vorsorgeausgleich.html). Questa estensione è stata accolta solo parzialmente nella versione proposta. L’eventuale introduzione di questa novità potrebbe in parte agevolare anche il lavoro delle autorità d’incasso.