Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine
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1.3 Principi del nuovo disciplinamento proposto
Il Consiglio federale constata un’evidente contraddizione tra la possibilità di scegliere le strategie d’investimento proposte (art. 1e OPP 2) e la garanzia che gli istituti di previdenza sono tenuti a fornire secondo la LFLP. In effetti, se un assicurato esce da un istituto di previdenza in un momento in cui il valore del suo avere di vecchiaia è inferiore all’importo minimo dovuto ai sensi della LFLP a causa della strategia d’investimento da lui scelta e di un andamento sfavorevole dei mercati finanziari, l’istituto di previdenza è comunque tenuto a versare l’importo minimo, registrando quindi una perdita. Considerando che in questo tipo di istituti di previdenza gli averi di libero passaggio possono essere talvolta molto elevati, un pagamento senza decurtazione può determinare rapidamente lacune finanziarie ingenti. Da ciò può derivare una copertura insufficiente, che renderebbe necessarie misure di risanamento. Inoltre, gli istituti di previdenza rischiano di diventare insolvibili, il che porterebbe alla loro liquidazione e quindi a perdite per gli assicurati rimasti. In tal caso si verificherebbe una disparità di trattamento degli assicurati: quelli che escono prima dall’istituto di previdenza percepiscono il loro avere di libero passaggio integralmente, mentre quelli che lo fanno successivamente o restano nell’istituto corrono il rischio di doversi fare carico delle perdite. L’addebito proporzionale del disavanzo tecnico non è possibile, poiché la fattispecie della liquidazione parziale è difficile da realizzare, in quanto implica che una parte rilevante dell’effettivo del personale esca dall’istituto per motivi economici (ossia non intenzionalmente). Tuttavia, il regolamento di liquidazione parziale va adeguato, se un istituto di previdenza propone un piano di previdenza con diverse strategie d’investimento.
In considerazione dei numerosi problemi pratici derivanti dall’applicazione dell’articolo 1e OPP 2, è stata ventilata la possibilità di abrogare completamente questa disposizione. Il Consiglio federale, però, condividendo l’opinione della maggior parte dei membri della Commissione federale della previdenza professionale, ha respinto questa soluzione radicale, decidendo di apportare i correttivi necessari per contrastare le ripercussioni negative dell’articolo 1e OPP 2 mediante una modifica della legge sul libero passaggio.
L’introduzione del nuovo articolo 19a nella LFLP si prefigge di rendere meno rigido l’obbligo di pagare l’importo minimo ai sensi degli articoli 15 e 17 LFLP quale prestazione d’uscita. In tal modo, gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 2 LPP e propongono diverse strategie d’investimento ai sensi dell’articolo 1e OPP 2 potranno versare all’assicurato il valore effettivo del suo avere di previdenza al momento dell’uscita. Questo avere sarà costituito dai contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, dagli altri versamenti e dai redditi patrimoniali previa detrazione delle eventuali perdite subite. In questo modo, il rischio di perdite sarà assunto solo dall’assicurato uscente e non dall’istituto di previdenza e quindi dagli assicurati rimasti.
Sebbene gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d’investimento operino esclusivamente nell’ambito sovraobbligatorio della previdenza professionale, il diritto a una prestazione d’uscita calcolata secondo la LFLP non può essere completamente soppresso. Se un datore di lavoro propone un simile piano di previdenza, tutti i dipendenti che soddisfano i criteri oggettivi di ammissione sono obbligati ad aderirvi (in base al principio della collettività). Di conseguenza, il salariato non può decidere se essere assicurato o meno presso l’istituto di previdenza in questione. Ciò giustifica l’obbligo di una determinata garanzia minima che incombe a tutti gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d’investimento: essi devono proporre almeno una strategia d’investimento che consenta di continuare ad applicare integralmente la legge così come per tutti gli altri piani di previdenza negli ambiti obbligatorio e sovraobbligatorio della previdenza professionale, ovvero calcolando la prestazione d’uscita conformemente agli articoli 15 e 17 LFLP.
I singoli istituti di previdenza possono scegliere liberamente come definire la strategia d’investimento che garantisce le prestazioni minime secondo gli articoli 15 e 17 LFLP. A essa si applicano le