Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine

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Compendio

Il presente progetto è costituito da due parti indipendenti l’una dall’altra, ma presentate simultaneamente per ragioni procedurali1.

La prima parte (parte I) prevede una modifica delle disposizioni della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito, legge sul libero passaggio o LFLP) in caso di scelta di determinate strategie d’investimento da parte dell’assicurato. Dall’introduzione dell’articolo 1e dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2), avvenuta nel quadro della 1a revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP), gli istituti di previdenza non registrati possono proporre ai loro assicurati di scegliere tra diverse strategie d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza. Tuttavia, in base alla legge sul libero passaggio, attualmente questi istituti devono comunque offrire agli assicurati uscenti una prestazione d’uscita calcolata conformemente alle prescrizioni vincolanti della LFLP. Di conseguenza, il collettivo di assicurati rimasto deve farsi carico delle eventuali perdite di un assicurato uscente il cui avere si è svalutato a causa della strategia d’investimento da lui scelta, mentre quest’ultimo può beneficiare individualmente degli utili conseguiti grazie alla stessa strategia.

Nella sua mozione 08.3702, depositata il 3 ottobre 2008 e nel frattempo accolta da entrambe le Camere federali, Jürg Stahl ha messo in risalto questa contraddizione. Il Consiglio federale propone quindi al Parlamento una modifica della legge sul libero passaggio volta ad introdurre una regolamentazione speciale da applicare agli istituti di previdenza per gli assicurati che possono scegliere tra diverse strategie d’investimento.

La seconda parte (parte II) illustra le misure di garanzia degli averi della previdenza professionale per i casi particolari in cui una persona non adempia l’obbligo di mantenimento cui è soggetta e richieda la liquidazione del proprio avere di previdenza. In caso di versamento dei fondi previdenziali sotto forma di capitale, spesso le autorità d’incasso non riescono a bloccare questa somma (che dopo il pagamento fa parte del patrimonio del debitore degli alimenti) per garantire il pagamento dei contributi di mantenimento, poiché il debitore fa sparire il patrimonio o altri creditori, informati più rapidamente, se ne impossessano. È pertanto necessario far sì che le autorità d’incasso segnalino agli istituti di previdenza e di libero passaggio le persone che non adempiono il proprio obbligo di mantenimento. Gli istituti interessati saranno così tenuti a informare l’autorità d’incasso nel momento in cui sia presentata una richiesta di pagamento sotto forma di capitale. Grazie a questa comunicazione, l’autorità d’incasso avrà la possibilità di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari al fine di garantire l’incasso dei crediti di mantenimento.

1 Nella sua decisione del 4 maggio 2011 (cfr. il comunicato stampa del 04.05.2011 e il rapporto allegato, all’indirizzo http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=38967), il Consiglio federale ha incaricato il (Dipartimento federale di giustizia e polizia e il) Dipartimento federale dell’interno di integrare nel prossimo progetto di modifiche di legge sulla previdenza professionale anche misure volte a garantire l’avere della previdenza professionale a favore dei creditori di alimenti.