Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 49 capoverso 2 numero 5a (nuovo)

Per gli istituti di previdenza a prestazioni integrate il nuovo disciplinamento si applicherà anche alla previdenza professionale sovraobbligatoria.

bis

Articolo 86 capoverso 1 lettera a (nuovo)

L’autorità di protezione dei minori o l’altro servizio designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 e 290 CC non è di per sé un’autorità dell’aiuto sociale in senso propriamente giuridico. Il compito

13

può essere affidato alle autorità dell’aiuto sociale, ma non è obbligatorio farlo . Affinché l’autorità o il servizio competente possa ricevere informazioni su richiesta scritta e motivata, in particolare dall’Ufficio centrale del 2° pilastro, occorre che l’articolo 86a contempli una base giuridica esplicita.

6.2 Modifica del CC

Articolo 89bis capoverso 6 numero 4a

Il nuovo disciplinamento si applicherà anche agli istituti che gestiscono esclusivamente la previdenza professionale sovraobbligatoria.

6.3 Modifica della LFLP

bis

Art. 24f (nuovo)

I capoversi da 1 a 4 sono formulati per gli istituti di libero passaggio in analogia con il disciplinamento dell’articolo 40 LLP.

Il capoverso 5 è volto a garantire che, nel caso in cui un assicurato passi da un istituto di previdenza o di libero passaggio ad un altro, l’attuale istituto trasmetta la segnalazione dell’autorità o del servizio competente a quello nuovo. L’inoltro è previsto anche nel caso in cui la segnalazione avvenga quando l’assicurato ha già cambiato istituto. In tal caso, l’istituto di previdenza o di libero passaggio inoltra la segnalazione all’istituto a cui ha trasferito l’avere di previdenza dell’assicurato.

6.4 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge.

Dal momento che le parti I e II del presente progetto non sono reciprocamente dipendenti dal punto di vista del contenuto, ma sono presentate nello stesso documento per ragioni procedurali, il Consiglio federale deve poter determinare l’entrata in vigore dell’una a prescindere dall’altra. In particolare, l’entrata in vigore della seconda parte può essere coordinata anche con l’adozione di altre misure volte a rendere più efficiente l’attività delle autorità d’incasso.

13 Cfr. l’elenco all’indirizzo http://www.einelternfamilie.ch/index.php?option=com_content&task=view&lang=de&id=75&Itemid=83.