Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine

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caso in cui opti per una strategia d’investimento senza garanzia dell’importo minimo. L’eventuale versamento del solo valore effettivo dell’avere di previdenza potrebbe comportare una riduzione di quest’ultimo. Dato che tale decisione si ripercuote anche sul coniuge o sul partner registrato dell’assicurato, si giustifica una regolamentazione analoga a quella prevista per le liquidazioni in capitale nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (art. 30c LPP), le prestazioni di vecchiaia (art. 37 LPP) e il pagamento in contanti (art. 5 LFLP), per cui è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato.

Il capoverso 3 disciplina il passaggio da una strategia ad un’altra. In questo caso, per la nuova strategia all’assicurato è accreditato il valore effettivo del suo avere di previdenza. Questo vale anche se passa dalla strategia che garantisce i diritti di cui agli articoli 15 e 17 LFLP (in caso di uscita) ad un’altra strategia. In tal modo si evita che chi ha scelto la strategia con garanzia dell’importo minimo possa sottrarsi a eventuali misure di risanamento adottate per far fronte a una copertura insufficiente. Inoltre, il cambiamento di strategia non determinerà mai un peggioramento della situazione finanziaria dell’istituto di previdenza, dato che viene sempre corrisposto il valore effettivo dell’avere di previdenza.

In questa sede si rinuncia a disciplinare nei dettagli la questione del passaggio da una strategia ad un’altra. D’accordo con la Commissione federale della previdenza professionale, ad esempio, si rinuncia a prevedere una regolamentazione che obbligherebbe l’assicurato a finanziare una parte delle riserve di fluttuazione collettive in caso di passaggio da una strategia d’investimento “rischiosa” a quella soggetta agli articoli 15 e 17 LFLP. Si rinuncia anche a porre un limite di tempo alla possibilità di cambiare strategia. Si ritiene opportuno che questi punti rientrino nella sfera di competenza degli istituti di previdenza.

Di conseguenza, gli istituti dovranno definire nel proprio regolamento le modalità di attuazione di questa nuova disposizione, nel rispetto delle prescrizioni legali e in particolare dei principi generali della previdenza professionale.

2.2 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge.

Dal momento che le parti I e II del presente progetto non sono reciprocamente dipendenti dal punto di vista del contenuto, ma sono presentate nello stesso documento per ragioni procedurali, il Consiglio federale deve poter determinare l’entrata in vigore dell’una a prescindere dall’altra.

3 Ripercussioni finanziarie e sul personale

La disposizione di legge proposta non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione e dei Cantoni. Agli istituti di previdenza, invece, la modifica causerà costi amministrativi supplementari, se proporranno e gestiranno più strategie d’investimento diverse, tanto più che non tutte le singole strategie sono disciplinate dalle stesse disposizioni legali e regolamentari. Oltre all’onere maggiore in termini di lavoro e di costi amministrativi, ci si dovrà attendere che il sistema diventi sensibilmente più complesso. Tuttavia, questo è il prezzo da pagare per giungere ad una certa individualizzazione della previdenza, espressamente auspicata dal Parlamento nell’ambito

a

della 1 revisione della LPP. Gli assicurati che sceglieranno una strategia d’investimento individuale dovranno farsi carico dei relativi costi supplementari.