Messaggio
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Confederazione finanzia le tratte di importanza nazionale quale committente unico. Come già illustrato al numero 1.2.3, il controlling del finanziamento dell'infrastruttura svolto dall'UFT si basa sulla conduzione tramite obiettivi. Le decisioni operative sulla scelta delle misure concrete necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e, con esse, le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi rientrano esclusivamente nell’ambito di responsabilità delle FFS. Secondo la legge sul trasporto di viaggiatori14 e l’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori15, la Confederazione ordina e finanzia presso le FFS, insieme ai Cantoni, anche prestazioni relative al traffico regionale. L’ordinazione ha luogo, come nel caso di tutte le altre imprese di trasporto, sulla base di offerte presentate per le singole linee mediante la stipula di convenzioni sull’offerta che dal 2014 avranno durata biennale. In virtù della legge sul trasferimento del traffico merci16 e dell’ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia17, la Confederazione ordina presso FFS Cargo SA prestazioni di trasporto combinato e in carri completi isolati mediante convenzioni annuali sulle indennità.
Natura giuridica della convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS
La convenzione sulle prestazioni è un contratto di diritto pubblico fra la Confederazione e le FFS. Al contrario di una legge o di un’ordinanza, non comporta vincoli di natura giuridica nei confronti di terzi. Questi ultimi non possono quindi vantare nessuna pretesa giuridica attinente alla fornitura di determinate prestazioni nel settore dell’infrastruttura. La convenzione sulle prestazioni comprende due elementi la cui natura giuridica deve essere distinta:
− la definizione congiunta degli obiettivi delle FFS;
− l’ordinazione di prestazioni nel settore dell’infrastruttura.
Procedura di stipula della convenzione
I rappresentanti incaricati dal Consiglio federale e dalle FFS concordano un progetto di convenzione sulle prestazioni e di limite di spesa, che è inviato in consultazione ai Cantoni insieme al presente messaggio. Le FFS e il Consiglio federale esaminano quindi il progetto e approvano la convenzione. In seguito, il Consiglio federale sottopone per approvazione la convenzione e il limite di spesa al Parlamento nel quadro del presente messaggio, conformemente all’articolo 8 LFFS.
Procedura di modifica della convenzione sulle prestazioni
Ai fini delle ordinazioni nel settore dell’infrastruttura, la Convenzione riveste dal punto di vista giuridico il carattere di un contratto di sussidiamento. Una particolarità è costituita dal fatto che l’ammontare dei sussidi non è fissato soltanto nel relativo contratto, ma anche nel limite di spesa deciso dal Parlamento unitamente alla convenzione sulle prestazioni. Vi è un legame diretto tra l’importo del limite di spesa e l’offerta di prestazioni ordinata mediante la Convenzione. Se il Parlamento
14 Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV), RS 745.1.
15 Ordinanza dell’11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV), RS 745.16.
16 Legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf), RS 740.1.
17 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe), RS 740.12.