Messaggio
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine
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adotta un limite di spesa superiore o inferiore, di norma questo comporta una modifica della Convenzione (entità dell’offerta ordinata).
Rendiconto delle FFS
Insieme a una nuova convenzione sulle prestazioni, ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LFFS le FFS devono presentare al Parlamento un rendiconto sugli ultimi quattro anni. Poiché la CP 11–12, in quanto soluzione transitoria, è durata solo due anni, il rapporto delle FFS comprende unicamente l’anno 2011. Esso è allegato al presente messaggio.
1.4.2 Contenuto della Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016
La CP 13–16 non ha subito cambiamenti sostanziali rispetto alla precedente Convenzione sulle prestazioni 11–12. Essa si compone delle stesse sette sezioni e contiene, a differenza della Convenzione stipulata con le ferrovie private, anche una sezione relativa agli obiettivi per le FFS (obiettivi del proprietario). Di seguito sono esposte in forma riassuntiva le modifiche apportate rispetto alla CP 11–12.
La sezione 2 contiene gli obiettivi fissati per le FFS. In base alla Convenzione, sono stabiliti gli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS per un periodo di quattro anni. Rispetto alla CP 11–12 la sezione 2 è stata abbreviata. Invece di esporlo in singoli articoli dedicati alle varie divisioni, l’orientamento strategico delle divisioni delle FFS è stato riassunto all’articolo 6. Sono state inoltre apportate modifiche all’articolo 7 (obiettivi finanziari) e all’articolo 10 (sicurezza). Sulla base della CP 11–12, che presentava eccezionalmente una durata solo biennale, sono stati definiti gli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS per il periodo 2011– 2014. In virtù degli adeguamenti degli obiettivi introdotti nella CP 13–16 verranno operati una verifica e un eventuale adeguamento degli obiettivi strategici 2011– 2014.
Gli obiettivi per l’offerta di infrastruttura, concretizzati nella terza sezione, sono armonizzati con gli obiettivi per l’offerta di infrastruttura delle ferrovie private (cfr. capitolo 1.3). Sono state inoltre operate integrazioni all’articolo 13 lettera e per quanto concerne l’attuazione di misure di compensazione e il risanamento di impianti per la configurazione della zona di sicurezza sui marciapiedi. L’articolo 16 stabilisce altresì che FFS Infrastruttura estenda progressivamente, nell’ambito del mantenimento della qualità dell’infrastruttura, lo standard ETCS Level 2 all’intera rete a scartamento normale a partire dal 2025. Viene inoltre stabilito a quali tratte il sistema ETCS Level 2 dovrà essere applicato già prima del 2025. In qualità di capofila del sistema ETCS, le FFS sono tenute a elaborare entro gennaio 2013 un piano di migrazione ETCS Level 2 e a coordinarlo con l’UFT. L’articolo 17 stabilisce ora che in tutte le decisioni d’investimento va perseguita l’ottimizzazione dei costi d’investimento e conseguenti per l’infrastruttura e i trasporti. Le FFS devono inoltre prestare un contributo a uno sfruttamento efficiente e sostenibile delle risorse, in particolare ai fini dell’aumento dell’efficienza energetica e della riduzione dell'impatto ambientale. Le FFS sono inoltre tenute a prendere in esame misure economicamente più vantaggiose in tutti i settori della sicurezza (security, safety) e a introdurle senza mettere a rischio complessivamente l’elevato livello di sicurezza.
Nella sezione 4 vengono concretizzate le prestazioni ordinate ed elencati in particolare gli investimenti di ampliamento finanziati con la Convenzione (cfr.