Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 4 pagine
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recepite anche nell'ordinamento svizzero . Con il recepimento dei nuovi requisiti in materia di prevenzione degli incendi nell’ordinanza sul tabacco, si prescrive per legge il più alto standard di sicurezza tecnicamente noto. La nuova disposizione consente di proteggere meglio dal rischio d’incendio i consumatori di prodotti del tabacco così come i terzi.
Le modifiche
Ingresso
L’ingresso è completato dall’articolo 21 capoverso 1 e dall’articolo 38 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari (LDerr) che, erroneamente, non figuravano nell’elenco delle norme di delega.
Con l’introduzione delle prescrizioni di sicurezza in materia di incendi nell’ordinanza sul tabacco,
quest’ultima si rifà in particolare all’articolo 38 capoverso 2 LDerr, ma anche a una nuova base legale, la LSPro. L’articolo 4 capoverso 1 e gli articoli 7, 9 e 14 capoverso 1 LSPro sono le norme di delega che devono essere menzionate.
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Il riferimento alla legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è inserito perché tale base legale è applicabile ai prodotti del tabacco.
Art. 6 cpv. 3
Le autorizzazioni di altre sostanze da parte dell’UFSP devono essere pubblicate su Internet ai fini di una maggiore trasparenza.
Art. 8a
Il nuovo articolo 8a introduce l’obbligo di ridurre la propensione alla combustione delle sigarette in modo che non più del 25 per cento delle sigarette esaminate si consumi autonomamente fino in fondo.
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Il tenore di questa disposizione è ripreso dall’articolo 3 della decisione 2008/264/CE sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva
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2001/95/CE . Tale prescrizione entrerà in vigore negli Stati membri il 17 novembre 2011. Ai fini della concordanza con il diritto europeo, anche la terminologia dell’articolo 8a è ripresa dalla decisione 2008/264/CE.
L'articolo 8a permette di soddisfare lo standard definito nella LSPro. L’articolo 3 capoverso 2 prevede infatti che i prodotti immessi in commercio devono corrispondere, fatte salve esigenze specifiche previste dal Consiglio federale in materia di livello di sicurezza, allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 8b
Nel nuovo articolo 8b è introdotta la cosiddetta presunzione di conformità in analogia all’articolo 5 LSPro, secondo la quale si presume che i prodotti che soddisfano le norme tecniche citate soddisfino anche i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, e quindi i requisiti di cui agli articoli 8 e 8a.
Chi immette in commercio sigarette può esaminare i prodotti anche con metodi diversi da quelli citati negli allegati 1 e 2, ma deve poter dimostrare che i prodotti raggiungono in altro modo lo stesso livello di sicurezza e tutela della salute (cpv. 3).
Art. 9, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 3, 4 e 5
Nella rubrica e nella frase introduttiva del capoverso 1, gli esami della propensione alla combustione ai sensi dell’articolo 8a sono stati aggiunti alle misurazioni già previste del tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio affinché i laboratori di analisi siano competenti anche per effettuare tali esami.
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Neue Schweizer Normen/Nouvelles normes suisses, Associazione svizzera di normazione SNV,
febbraio 2011.
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RS 946.51
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Decisione 2008/264/CE (cfr. nota n. 5).
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Direttiva 2001/95/CE (cfr. nota n. 9).