Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 4 pagine

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La disposizione di cui al capoverso 3 è estesa agli esami della propensione alla combustione di cui al nuovo articolo 8a. La formulazione è stata inoltre modificata per far sì che corrisponda alla terminologia standard in uso (cfr. art. 3 cpv. 2 LSPro).

Il capoverso 4 prevede la creazione di nuovi allegati contenenti le norme tecniche che entrano in linea di conto per le misurazioni e gli esami previsti dagli articoli 8 e 8a. La creazione di allegati aumenta la trasparenza e consente di rinunciare alla pubblicazione nel Foglio federale e nel Manuale delle derrate alimentari e costituisce dunque una soluzione più pragmatica.

Il nuovo capoverso 5 prevede una delega delle competenze all’UFSP affinché designi, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le norme tecniche applicabili da introdurre negli allegati 1 e

2. La collaborazione con la SECO è prevista nell’articolo 6 capoverso 1 LSPro, il cui contenuto è ripreso a titolo di promemoria nell'OTab. La competenza di designazione dell’UFSP non è di per sé una novità, dato che sussiste già per le norme tecniche che concretizzano l’articolo 8. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LSPro, le norme devono essere per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

Art. 10

Il termine annuale per dichiarare le sostanze aggiunte ai prodotti del tabacco è adeguato a quello in

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vigore nell’UE. L'art. 6 della direttiva 2001/37/CE prevede che le informazioni richieste siano fornite con cadenza annuale entro il 31 dicembre. Quest’armonizzazione permetterà di eliminare una differenza tra il diritto svizzero e quello europeo che con il principio Cassis de Dijon era comunque diventata obsoleta.

Art. 11, lett. f

Affinché l’avvertenza di cui all’articolo 12 capoverso 6, destinata in particolare al tabacco da fiuto, faccia parte delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 11, è necessario stralciare i termini limitanti «generali» e «complementari».

Art. 21a

È previsto un termine transitorio di sei mesi per consentire l’adeguamento delle importazioni e della produzione alle nuove esigenze in materia di propensione alla combustione delle sigarette. Considerato che quando entreranno in vigore in Svizzera, i nuovi requisiti saranno già applicati nell’UE, il rispetto di questa nuova disposizione non comporterà particolari difficoltà per l’industria del tabacco. Il termine previsto è dunque sufficiente.

I commercianti possono inoltre esaurire, senza alcuna scadenza, le scorte di sigarette prodotte secondo il diritto anteriore.

Allegati 1 e 2

I nuovi allegati 1 e 2 contengono elenchi di norme tecniche atte a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8 e 8a. La creazione degli allegati migliora la trasparenza.

Le norme tecniche che permettono di effettuare le misurazioni di cui all’articolo 8 sono utilizzate già da

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tempo. Sono state infatti oggetto di una lettera informativa distribuita a varie associazioni professionali, alle grandi imprese dell’industria del tabacco e a determinati grandi distributori di prodotti del tabacco. Queste norme sono ora riprese nell’allegato 1, in cui sono riportate le versioni più recenti (versione consolidata o versione di base con gli atti modificatori).

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Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, p. 26).

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Lettera informativa n. 111 dell’UFSP del 23 dicembre 2005

(http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04894/index.html?lang=it).