Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 55 pagine
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relativa vigilanza devono rimanere di competenza dei Cantoni. Inoltre, il profilo dei cani da protezione del bestiame non deve essere limitato ad alcune razze specifiche (SCS, GWS, CTESE, DBT), bensì aperto a tutti i cani che presentano i requisiti richiesti. I cani da protezione del bestiame devono essere trattati alla stessa stregua di tutti gli altri cani indipendentemente da razza o incrocio (ciò che conta è il tipo di cane e non la sua razza) (SCS). Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva sottolineano anche che il riconoscimento deve sì riferirsi alle organizzazioni nel loro insieme, ma anche allo status delle singole persone coinvolte (CTESE, DBT, GWS).
Alcune organizzazioni vorrebbero inasprire le disposizioni in questione e chiedono che venga introdotto l’obbligo di iscrizione di tali cani in un apposito registro (ASPU, CPG). Secondo un ufficio veterinario, i cani da protezione del bestiame e i cani da conduzione del bestiame devono essere autorizzati dal Cantone, e sugli alpi dove vengono impiegati deve essere sempre presente un pastore (CT GE). Due organizzazioni propongono che la Confederazione istituisca un’assicurazione di responsabilità civile collettiva per i cani registrati come cani da protezione o da conduzione del bestiame (GW, DBT). ProNatura, ASPU e WWF reputano insufficienti le disposizioni relative ai cani da protezione del bestiame.
Art. 75 Addestramento dei cani da caccia
Secondo NW, l’articolo 75 è indispensabile per un’esecuzione della caccia in linea con la protezione degli animali, ossia per una regolazione della popolazione di mammiferi che vivono allo stato selvativo, mentre secondo FR l’addestramento nei recinti appositamente costruiti per i cinghiali è necessario per ridurre al minimo il rischio di ferimento di cani inesperti impegnati nella caccia a questi animali. Gli uffici della caccia (JFK-CSF-CCP), SH e LU sono del parere che, per una caccia che rispetti la protezione degli animali, i cani specializzati in determinati tipi di caccia devono essere addestrati ed esaminati utilizzando animali vivi.
L’utilizzazione di animali vivi (cpv. 1) è respinta da numerose organizzazioni (TIR, SPA GE-NEVE) perché in contrasto con la legge sulla protezione degli animali (CT GE, SVS, ZTS, ASPU, ProTi), inutile dato che esistono alternative (DBT, PSA, TbB, CDR, UDCA, Vier Pfoten, WWF, Pro Natura, FiBL) e incompatibile con le conoscenze sulla moderna teoria
dell’apprendimento e sull’addestramento di cani (Pfötli). Per l’addestramento si dovrebbe ripiegare su fantocci (ProTi, DBT). Anche secondo alcuni Cantoni l’utilizzazione di animali vivi per l’addestramento di cani soprattutto da ferma e da riporto non è tecnicamente necessaria e, poiché non è possibile evitare lo stress agli animali impiegati, il capoverso 1 lettera c dovrebbe essere stralciato (AR, RRZH, GL, TI, TG). In presenza di alternative, si chiede di rinunciare all’impiego di animali vivi. Secondo TIR, SVS e SPA Fribourg, i cani da riporto lavorano con fantocci.
TIR puntualizza che, in base a una propria perizia, nell’addestramento dei terrier in una tana artificiale con volpi vive si ritrovano gli estremi di diverse fattispecie di maltrattamento di animali. DBT considera la caccia in tana un combattimento organizzato di animali e quindi vietato. Il fatto che cani e animali selvatici vengano morsi o uccisi non può essere tollerato.
Quasi tutti i Cantoni, LSCV e AVSA chiedono che il contatto diretto (cpv. 2) tra cane da caccia e animale selvatico sia vietato per proteggere il secondo. Per questo motivo, nel capoverso 2 l’espressione «il più possibile» dovrebbe essere stralciata (ASVC, SG, CT BS, CT GR, VdU, OW, GL, CT SO, SZ, CT SG, CT LU, LU, NW, SH, TI, AR, TG, RRZH). TK BE chiede che eventuali ulteriori eccezioni, oltre all’addestramento in recinti appositamente costruiti per la caccia al cinghiale, siano menzionate esplicitamente. CT GE, CT SG, SG, TIR e SPA Fribourg ritengono che l’applicazione provvisoria di fascette per rendere gli uccelli selvatici incapaci di volare sia una pratica molto costrittiva. BL chiede che le condizioni per l’addestramento alla ferma e al riporto con animali vivi debbano essere specificate come è stato fatto per i recinti appositamente costruiti per la caccia ai cinghiali e la tana artificiale. Soltanto in questo modo, infatti, può essere garantito che i relativi regolamenti di caccia ri-
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