Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 55 pagine
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spettino le richieste di protezione degli animali. Secondo LSCV, le autorità devono avere l’obbligo tassativo di vigilare sull’addestramento dei cani da caccia.
CTCC segnala come, da studi sul fattore di stress per volpi maschi e cinghiali femmine, non risulti alcun effetto rilevante per la protezione degli animali. L’autorità cui compete il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe elaborare un regolamento per l’uso delle tane artificiali e dei recinti appositamente costruiti per la caccia al cinghiale. VZJ e un cittadino ritengono le disposizioni in questione troppo dettagliate e ricordano che rientrano nell’ambito di competenza dell’UFAM. FR richiama esplicitamente l’attenzione sul pericolo di morte cui sono esposti cani e cinghiali nelle condizioni quadro proposte per l’addestramento dei cani. La caccia al cinghiale con cani è rischiosa soprattutto per questi ultimi e, pertanto, dovrebbe essere vietata. Secondo TIR l’addestramento in recinto può ridurre solo in misura molto limitata il rischio che corre il cane durante una vera battuta di caccia.
Alcuni Cantoni e JFK si oppongono all’obbligo di notifica, in quanto concederebbe un margine di manovra limitato alle autorità (anche riguardo al trasferimento dei costi) e svincolerebbe i cacciatori dalle proprie responsabilità (RRZH, GL, AR, SG, ZG, CT SG, SH, TG). Secondo JFK, l’obbligo di notifica svolge una funzione di coordinamento nell’elaborazione dei regolamenti di esame dei cani da caccia e nell’uniformazione del loro addestramento a livello svizzero.
Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi
ZTH accoglie con favore l’eccezione proposta per gli apparecchi che funzionano con acqua o aria compressa, mentre AG e SVS la respingono, adducendo che tali apparecchi possono entrare in funzione anche quando ad abbaiare sono altri cani o in presenza di forti rumori, ciò che indurrebbe un’associazione errata (AG). SVS chiede che l’utilizzazione di tali apparecchi sia consentita solo su ordine di veterinari esperti in medicina comportamentale. TIR e Vier Pfoten auspicano l’introduzione di un divieto generale dell’utilizzazione di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. CacciaSvizzera e CTCC vogliono estendere l’eccezione proposta agli apparecchi a vibrazione senza impulsi elettrici.
CT JU, FCTI e CacciaSvizzera chiedono una precisazione dell’espressione «segnali acustici molto sgradevoli». Affinché l’articolo possa essere attuato, secondo CT LU, LU, AG e SVS occorre vietare il possesso degli apparecchi in questione.
SVS chiede che i veterinari con specializzazione in medicina comportamentale vengano esonerati dall’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica in ambito terapeutico.
Art. 79 Verifica e misure
WWF, Pro Natura, ASPU e CPG auspicano che il capoverso 2 non venga abrogato e che il compito di determinare le modalità di verifica rimanga di competenza dell’UFV.
Art. 80
I Cantoni auspicano una precisazione delle disposizioni sull’uscita per i gatti tenuti da soli in parchi, soprattutto per quelli con uno status sanitario incerto, che devono essere tenuti isolati per un periodo di tempo prolungato, o per quelli non socializzati (ASVC, SG, CT BS, CT GR, SH, CT SO, AR, CT SG, BL, GL, CT GE, ZG, RRZH, TG, CT LU nonché Pfötli). CT JU e TIR chiedono che anche i gatti tenuti in gruppo possano temporaneamente muoversi al di fuori del parco.
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