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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine

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Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

1Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all‟articolo 196.

2Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito una formazione di cui all‟articolo 85 capoverso 2.

3Chiunque cattura, marchia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l‟articolo 5a dell‟ordinanza del 24 novembre 19935 concernente la legge federale sulla pesca o di cui all‟articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.

Titolo prima dell’art. 101

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali

Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali

Art. 101 Obbligo di autorizzazione

Necessitano di un‟autorizzazione cantonale le persone che:

a. tengono una pensione o un rifugio per animali;

b. offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali;

c. consegnano a terzi più del seguente numero di animali all‟anno:

1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani,

2. venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti,

3. 100 conigli, conigli nani o porcellini d‟India,

4. 300 topi, ratti, criceti o gerbilli,

5. 1000 pesci ornamentali,

6. 100 rettili,

7. i discendenti di più di venticinque coppie di uccelli fino alle dimensioni di un pappagallo calopsitta, di più di dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di più di cinque coppie di ara o di cacatua.

d. allevano o detengono a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro;

e. effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli senza aver conseguito una formazione specialistica professionale di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettera a.

5 RS 923.01