Progetto
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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Art. 101a Condizioni per il rilascio dell‟autorizzazione
1L‟autorizzazione può essere rilasciata solo se:
a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell‟azienda e non consentono la fuga degli animali;
b. in caso di autorizzazione:
1. conformemente all‟articolo 101 capoverso 1 lettere a-d: il personale soddisfa i requisiti di cui all‟articolo 102;
2. conformemente all‟articolo 101 capoverso 1 lettera e: la persona che effettua la cura degli unghioni o degli zoccoli ha conseguito una formazione di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettera b.
Art. 101b Autorizzazione
1La durata massima dell‟autorizzazione è di dieci anni.
2Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell‟UFV di cui all‟articolo 209 capoverso 4 e capoverso 4bis.
Art. 102 Requisiti riguardanti il personale per l‟accudimento, la cura,
l‟allevamento e la detenzione degli animali
1Nelle pensioni o nei rifugi per animali, in caso di altre forme di accudimento professionale degli animali e negli allevamenti o nelle detenzioni professionali di animali da compagnia e di cani da lavoro gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
2Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell‟accudimento abbia conseguito una formazione di cui all‟articolo 197:
a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
b. in caso di altre forme di accudimento professionale di 19 animali al massimo;
c. negli allevamenti o nelle detenzioni professionali di animali da compagnia e di cani da lavoro in cui esiste un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili;
d. per la consegna a terzi di un numero di animali maggiore di quello stabilito all‟articolo 101 capoverso 1 lettera c.
3Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o in caso di altre forme di accudimento professionale di 5 animali al massimo è sufficiente che la persona responsabile dell‟accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per poter detenere le specie animali di cui si occupa.
4La persona responsabile dell‟accudimento negli allevamenti professionali o nelle detenzioni di animali selvatici deve soddisfare i requisiti di cui all‟articolo 85.