Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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1.6 Diritto comparato
1.6.1 Disciplinamento in altri Paesi
Osservazioni preliminari
La presente panoramica è ripresa dal rapporto dell'UFG del 30 dicembre 2010. Si tratta di una breve presentazione delle normative applicabili all'estero, in base alle informazioni ricevute dalle rappresentanze diplomatiche svizzere presenti nei Paesi esaminati.
Germania
La Germania non dispone di una legislazione specifica concernente l'attività delle società di sicurezza all'estero. Le normative applicabili in questo settore sono il diritto penale, il diritto societario tedesco e la legge tedesca sul commercio estero. Questa ultima prevede la possibilità di vietare ai cittadini tedeschi la fornitura di prestazioni che potrebbero pregiudicare la sicurezza del Paese, la coesistenza pacifica tra i popoli o le relazioni della Germania con altri Paesi.
Austria
L’Austria non dispone di alcuna legislazione che disciplini l'attività delle società di sicurezza. Alla fine del 2010, comunque, nessuna società operante in zone di conflitto aveva sede sul territorio austriaco.
Francia
La Francia non ha alcuna legge che disciplini l'attività delle società di sicurezza all'estero. Esiste un decreto degli anni Ottanta che riguarda unicamente le attività di tali società sul territorio nazionale. Un'altra legge, concernente il mercenarismo, non è applicabile alle imprese di sicurezza. I media riferiscono che il Governo francese intende emanare un disciplinamento in materia, per sottomettere le prestazioni delle società francesi a determinate norme etiche, in modo da aumentarne la concorrenzialità.
Italia
In Italia non esiste alcuna legge specifica che disciplini le attività delle società di sicurezza all'estero. Tuttavia, il codice penale italiano reprime il mercenarismo. Questa norma è stata oggetto di un'interpretazione relativamente ampia: un tribunale italiano ha considerato che in particolare sono punibili le persone che sul territorio italiano accettano – senza previa autorizzazione – proposte di reclutamento a fini militari derivanti da società legate ad altri Paesi o a gruppi di ribelli.
Lussemburgo
Il diritto lussemburghese prevede che le società di sicurezza richiedano un'autorizzazione scritta al Ministero di giustizia per esercitare attività commerciali in Lussemburgo. Una legge del 2002 riporta un elenco esaustivo delle attività che le società di sicurezza sono autorizzate a svolgere. Ne fanno parte i compiti di sorveglianza, la protezione dei trasporti e quella delle persone. In virtù di questa legislazione, le società di sicurezza sono autorizzate a proporre prestazioni all'estero o in zone di crisi o di conflitto. Non è prevista alcuna restrizione o condizione particolare, purché l'attività svolta sia conforme con il diritto in vigore sul posto. Tuttavia, nemmeno questo requisito è espressamente previsto dalla legge. In conclusione, il diritto