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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine
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Allegato (art. 25)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva
Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani
1Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza soggiorno regolato sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.
2Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.
3Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione:
Art. 36 cpv. 2
2L’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato, rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.
Art. 36a Soggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocedurale
dei testimoni
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)
1Nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni agli stranieri è rilasciato un permesso di dimora:
a. se esiste una decisione passata in giudicato sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 8 LPTes; o