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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine

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a. le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere nonché delle persone a lei prossime che devono essere raccolti nell’ambito dell’esame della richiesta di cui all’articolo 7 LPTes;

b. le generalità complete delle persone che possono avvalersi della facoltà di non deporre secondo l’articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP;

c. le generalità complete dell’autore della minaccia e delle persone a lui prossime, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia;

d. le generalità complete e le altre informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere;

e. le generalità, le relazioni e le circostanze concernenti persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali;

f. le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;

g. le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni ha trasmesso dati registrati in ZEUSS per consentire loro di adempiere i propri compiti legali.

2Fedpol elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione

1Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d’informazione seguenti:

a. i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;

b. il sistema d’informazione di polizia di Interpol;

c. il sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS);

d. il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell’Ufficio federale di giustizia.

2Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell’ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari

1Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali.

2Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali:

a. le autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;