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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine
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f. Servizio federale di protezione dei testimoni.
5. Ordinanza del 12 aprile 200613 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)
Art. 9 lett. b n. 4
4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia nonché per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,
Art. 10 lett. b n. 4
4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia nonché per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,
6. Ordinanza del 4 dicembre 200914 sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d’informazione dell’Ufficio federale di polizia
Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 4
4. il Servizio federale di protezione dei testimoni: per individuare un comportamento violento in vista dell’analisi dei rischi della persona da proteggere e del suo ambiente;
Art. 16 lett. c
c. alle banche dati di cui all’articolo 14 lettere a–f: i collaboratori del Servizio federale di protezione dei testimoni per l’individuazione di una minaccia riconducibile al porto, all’acquisto e all’utilizzo di oggetti pericolosi.
13 RS 142.513
14 RS 120.52