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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine

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b. l’idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;

c. le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull’ammissione della persona da proteggere in un programma di protezione dei testimoni;

d. la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale;

e. l’insufficienza di misure di protezione di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes.

3La richiesta è corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segnatamente:

a. della garanzia di assunzione dei costi dell’autorità richiedente;

b. dell’estratto del casellario giudiziale della persona da proteggere;

c. dell’estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere.

Art. 3 Competenza

La competenza di presentare una richiesta ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LPTes è retta dall’articolo 61 del Codice di procedura penale2 (CPP).

Art. 4 Trasmissione e invio

1La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:

a. tramite consegna personale;

b. tramite un corriere dell’Amministrazione federale;

c. tramite il competente corpo cantonale di polizia;

d. elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta.

2Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni

Art. 5

1Se la persona da proteggere intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, presenta una domanda scritta e firmata al Servizio di protezione dei testimoni.

2 RS 312.0

3 RS 510.411