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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine

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federale della popolazione e alle relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 19 Spese di gestione

Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:

a. le spese per il personale;

b. le spese per l’equipaggiamento personale dei collaboratori;

c. i costi per la formazione e il perfezionamento del personale;

d. i costi per l’infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni;

e. le restanti spese di gestione;

f. le spese per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

1Le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPTes sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia conformemente all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, la cui portata, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie del Servizio di protezione dei testimoni fornite alla polizia nel quadro dell’assistenza amministrativa generale.

2Se la persona da proteggere è ammessa in un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni, non sono fatturate. Sono salve le prestazioni di terzi di cui all’articolo 21 lettera d.

Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta

portata

L’obbligo di risarcimento vale in particolare per le prestazioni seguenti:

a. l’esecuzione completa delle misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente;

b. l’impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all’autorità richiedente;

c. la messa a disposizione di apparecchiature e infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità;

d. le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o l’alloggiamento.

Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risar-

cimento

1L’impiego del personale del Servizio di protezione dei testimoni è risarcito a partire dal secondo giorno dell’impiego.