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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine
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2Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti.
3Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può essere concluso al più presto dopo 10 giorni.
4Al termine del periodo di riflessione il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.
Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni
Art. 6
1Fedpol disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.
2Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell’economia, dei corsi di istruzione dell’Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento.
3Per la formazione fedpol può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.
Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS)
Art. 7 Autorità responsabile
1Fedpol è responsabile del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPTes.
2Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.
3Il consulente per la protezione dei dati di fedpol supervisiona il trattamento dei dati personali in ZEUSS.
4Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.
Art. 8 Accessi
I collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni e il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol sono autorizzati a trattare i dati registrati in ZEUSS.
Art. 9 Catalogo dei dati
1Per adempiere i compiti di cui all’articolo 26 LPTes sono trattati i dati seguenti: