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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine

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b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;

c. i posti di polizia nazionali ed esteri;

d. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

3Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere.

4Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

1Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un grave pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non idonei a essere comunicati sono contrassegnati come tali in ZEUSS.

2In occasione di ogni trasmissione di dati registrati in ZEUSS, i destinatari sono informati sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati. I destinatari possono utilizzare i dati unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi. I destinatari devono essere informati sulle restrizioni d’uso e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego dei dati.

3Il trattamento dei dati da parte del destinatario è soggetto alle disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni.

4La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati in ZEUSS.

Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni

Ogni trattamento di dati in ZEUSS è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno. Sono accessibili unicamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

1I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per 10 anni dopo la fine del programma.

2I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della prestazione pertinente. La durata di conservazione inizia a decorrere dall’ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.

3Al termine della durata di conservazione, i dati sono cancellati.

Art. 15 Sicurezza dei dati

1La sicurezza dei dati è disciplinata:

4 RS 510.411