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Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 13 pagine

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b. se esiste una decisione riguardo all’accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall’estero ai sensi dell’articolo 28 LPTes.

2Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni è rilasciato dall’autorità degli stranieri del Cantone in cui soggiornerà lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.

3L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoversi 3 o 4.

Art. 68, rubrica, nonché cpv. 2

Scopo particolare del soggiorno

2Ciò vale ugualmente per gli stranieri che soggiornano fuori dal Cantone che, in virtù dell’articolo 36 capoverso 2, ha rilasciato il permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.

2. Ordinanza del 17 novembre 199910 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Art. 10 cpv. 1 lett. i

1Fedpol dirige:

i. il Servizio di protezione dei testimoni.

3. Ordinanza del 1° dicembre 198611 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol)

Art. 2a cpv. 4

4L’UCN può accordare alle autorità inquirenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché al Servizio di protezione dei testimoni di fedpol al sistema d’informazione di polizia dell’Interpol. I particolari sono disciplinati in un regolamento d’uso.

4. Ordinanza del 16 dicembre 200912 sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell’Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS)

Art. 7 cpv. 1 lett. f

10 RS 172.213.1

11 RS 351.21

12 RS 351.12