Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/58: Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale · 16 pagine

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zione. Nel contempo si è rinunciato all’istituto della sospensione e dell’interruzione dei termini di prescrizione, che sono stati prolungati ai sensi di una compensazione. In generale nella procedura di revisione della PG-CP queste novità sono state accolte favorevolmente e sono state considerate come agevolazioni. In particolare per gli addetti ai lavori è da ritenere positivo che nessuno possa salvarsi invocando la prescrizione solo per aver fatto uso di rimedi giuridici. Il fatto che dopo una sentenza in prima istanza non vi sia più prescrizione consente di abbreviare adeguatamente i termini di prescrizione come proposto. L’adeguamento raccomandato dei termini di prescrizione dell’azione penale nella LIFD e nella LAID è anche giustificato, poiché in base all’articolo 333 capoverso 6 CP la frode fiscale (delitto) è assoggettata a termini di prescrizione più brevi rispetto alla sottrazione d’imposta (contravvenzione). Questa incongruenza è stata finora corretta solo per il tramite della giurisprudenza del Tribunale federale e non può essere derivata direttamente dalla LIFD e dalla LAID.

5 Spiegazioni relative ai singoli articoli della LIFD e della LAID

Articolo 182 capoverso 1

Precisazione linguistica. Stessa cosa nell’articolo 57bis capoverso 1 LAID.

Articolo 184 capoverso 1 LIFD

Nel caso di violazione degli obblighi procedurali e nel tentativo di sottrazione d’imposta il prolungamento schematico dei termini secondo l’articolo 333 CP viene ridotto. La violazione degli obblighi procedurali si prescrive ora dopo tre anni (accorciamento di un anno) e nel tentativo di sottrazione d’imposta dopo sei anni (accorciamento di due anni) dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

Nel caso di sottrazione consumata d’imposta, la prescrizione subentrerà dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, vale a dire 15 anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d’inventario. Questo significa un accorciamento di cinque anni rispetto a quanto previsto dall’articolo 333 CP. In tal modo viene pure operato un allineamento del termine di prescrizione dell’azione penale per la frode fiscale con quello stabilito per la sottrazione d’imposta consumata. Per rendere più comprensibile la disposizione, la lettera b è divisa in due numeri.

Le stesse considerazioni valgono per l’articolo 58 capoverso 1 e 2 LAID.

Articolo 184 capoverso 2 LIFD

Secondo il concetto del nuovo diritto di prescrizione dell’azione penale il capoverso 2 deve essere abrogato, poiché decadono i motivi di interruzione.