Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/58: Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale · 16 pagine

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competenti per l’intero Cantone e non assoggettati gerarchicamente a nessun’altra autorità giudiziaria cantonale. Sono esclusi da questo principio i casi per i quali un’altra legge federale prevede che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 86 cpv. 2 LTF, seconda parte del periodo). Questa eccezione è stata inserita nella LTF a causa dell’articolo 146 LIFD.

L’articolo 50 capoverso 3 LAID lascia ai Cantoni la facoltà di scegliere se istituire una o due autorità di ricorso (cantonali) indipendenti dall’amministrazione. Tuttavia, dall’articolo 50 capoverso 3 LAID non si può evincere che è possibile istituire un tribunale di grado inferiore come unica autorità di ricorso cantonale, indipendente dall’amministrazione. L’articolo 86 capoverso 2 LTF chiede una prescrizione federale come base per poter derogare come finora generalmente possibile dalla prescrizione di un’autorità di grado inferiore (tribunale cantonale superiore come autorità di grado inferiore). Pertanto, secondo l’articolo 140 e seguenti LIFD la commissione cantonale di ricorso in materia di imposte può essere oggigiorno ancora l’unica autorità cantonale di ricorso solo se il Cantone le conferisce la posizione di tribunale superiore.

Poiché i Cantoni sono obbligati a istituire un iter ricorsuale uniforme per i ricorsi concernenti l’imposta federale diretta e le imposte cantonali armonizzate15, non è più necessaria la deroga secondo l’articolo 146 LIFD, dato che non esistono Cantoni in cui le decisioni di tribunali di grado inferiore possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. L’articolo 146 LIFD deve pertanto essere adeguato in modo che questa disposizione rimandi ora alla possibilità di presentare ricorso secondo la LTF (art. 86 cpv. 2 LTF). Per poter stabilire una congruenza con la LTF, la norma derogatoria (seconda parte del periodo), contenuta nell’articolo 86 capoverso 2 LTF, deve essere stralciata.

6.1.3 Stralcio della disposizione transitoria dell’articolo 205c LIFD

Nel suo messaggio del 6 marzo 200916 il Consiglio federale ha proposto di compensare più rapidamente gli effetti della progressione a freddo, vale a dire su base annua. Per poter porre in vigore quanto prima queste modifiche di legge, nel 2009 il Parlamento ha approvato una disposizione transitoria (art. 205c LIFD) che recita:

«Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni per l’anno fiscale 2010 all’indice nazionale dei prezzi al consumo se la presente modifica è approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum. In caso contrario, il primo adeguamento avrà luogo per l’anno fiscale 2011».

Come noto, la modifica di legge non è stata approvata dal Parlamento nella sessione estiva del 2009, bensì solo nella sessione autunnale e più precisamente il 25 settembre 2009. Il testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Alla luce di questa situazione l’articolo 205c LIFD è diventato superfluo e può essere stralciato dalla LIFD.

6.1.4 Stralcio dell’articolo 206 LIFD

Con l’introduzione della LIFD al 1° gennaio 1995, per le persone giuridiche si è verificato un passaggio dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Con l’entrata in vigore della LIFD questo

15 DTF 130 II 65

16 FF 2009 1349