Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/58: Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale · 16 pagine
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7 Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni
L’avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie o di personale né a livello di Confederazione né a livello di Cantoni e Comuni.
8 Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200821 sul programma di legislatura 2007-2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200822 sul programma di legislatura 2007-2011. Poiché questi adeguamenti della LIFD e della LAID alla riveduta parte generale del CP costituiscono un progetto di secondaria importanza, il DFF ha rinunciato a includerli nel programma di legislatura.
9 Indagine conoscitiva
In linea di principio ai fini dell’elaborazione di una modifica di legge bisognerebbe indire una procedura di consultazione. Tuttavia, se vengono modificati solo singoli articoli di legge nei quali si trattano questioni di minor portata e che sono indiscussi sotto il profilo politico, tale procedura non è necessaria. Nel presente documento si tratta di adeguamenti successivi della LIFD e della LAID alla riveduta parte generale del CP nonché di adeguamenti che sono diventati necessari a seguito della giurisprudenza più recente del Tribunale federale nell’ambito dell’organizzazione della giustizia. Pertanto, invece di una procedura di consultazione viene svolta solo un’indagine conoscitiva presso una cerchia più ristretta di interessati (in particolare presso i direttori cantonali delle finanze).
10 Aspetti giuridici
In ambito di imposte dirette, l’articolo 128 della Costituzione federale (Cost.) conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un’imposta diretta sul reddito delle persone fisiche e sull’utile netto delle persone giuridiche. L’articolo 129 Cost. attribuisce alla Confederazione il mandato di occuparsi dell’armonizzazione delle imposte dirette federali, cantonali e comunali. L’armonizzazione si estende
all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali fiscali. Dato che riguardano le disposizioni penali fiscali e il diritto procedurale, gli adeguamenti e le modifiche sono coperti dalla competenza della Confederazione in fatto di armonizzazione.
21 FF 2008 597
22 FF 2008 7469