Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/58: Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale · 16 pagine

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Dall’introduzione della LTF il 1° gennaio 2007, l’articolo 73 capoverso 3 LAID contraddice l’articolo 107 capoverso 2 LTF. Occorre osservare che l’articolo 73 capoverso 3 LAID valeva come norma speciale (lex specialis) rispetto alla legge sull’organizzazione giudiziaria (OG) vigente fino alla fine del 2006, per cui prevaleva su quest’ultima legge.

Nel campo di applicazione della LTF, che ha sostituito l’OG, l’articolo 73 capoverso 3 LAID non è più considerato una norma speciale. In applicazione del principio secondo il quale la norma più recente (di uguale livello) prevale su quella anteriore (principio della lex posterior), l’articolo 73 capoverso 3 LAID non viene più applicato. Come già accennato, la LTF è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Essa è pertanto più recente rispetto alla LAID, entrata in vigore il 14 dicembre 1990.

In due sentenze del 200812 e del 200913 il Tribunale federale ha esplicitamente confermato e sostenuto questo punto di vista. Inoltre, è stato stabilito dalla stessa massima Corte che l’articolo 73 capoverso 3 LAID avrebbe dovuto già essere stralciato con l’introduzione della LTF.

Con il presente rapporto si propone di stralciare l’articolo 73 capoverso 3 LAID.

6.1.2 Modifica dell’articolo 146 LIFD e dell’articolo 86 capoverso 2 LTF

Ai fini dell’imposta federale diretta la procedura di ricorso nella LIFD è disciplinata negli articoli 140 e seguenti. Le due disposizioni principali recitano quanto segue:

 articolo 145 capoverso 1 LIFD: «la decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un’altra autorità cantonale, indipendente

dall’amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda».

 Articolo 146 LIFD: «la decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure, nel caso dell’articolo 145, la decisione di un’altra autorità cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta è legittimata a ricorrere».

L’articolo 86 capoverso 2 LTF statuisce che i Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un’altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.

Inoltre, nell’articolo 50 capoverso 3 LAID si afferma che sia il contribuente sia l’amministrazione fiscale cantonale possono impugnare la decisione su ricorso davanti a un’altra autorità cantonale, indipendente dall’amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

Secondo l’articolo 86 capoverso 2 LTF, in linea di principio nel caso di ricorsi di diritto pubblico i Cantoni devono istituire tribunali cantonali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. In una sentenza14 del 2009 il Tribunale federale ha stabilito che sono considerati tribunali superiori i tribunali che giudicano come autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, come autorità di ultima istanza per l’ambito in questione,

12 DTF 134 II 186 Consid. 1.5.3

13 DTF 135 II 260 Consid. 1.3.2

14 DTF 135 II 94 Consid. 4.1