Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/58: Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale · 16 pagine

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giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Se dopo che è stata presentata opposizione a un decreto d’accusa il Ministero pubblico si attiene a questo e stabilisce l’atto d’accusa, la prescrizione termina solo con la decisione del tribunale di prima istanza.

Occorre notare che anche per i delitti valgono gli stessi termini di prescrizione dell’azione penale per gli autori, i complici e gli istigatori. In questo contesto, la LIFD e la LAID seguono le norme generali del CP, il quale non prevede termini speciali di prescrizione dell’azione penale per i complici e gli istigatori (diversi da quelli previsti per gli autori).

Le stesse osservazioni valgono per l’articolo 60 capoverso 2 LAID.

Articolo 72x Adeguamento delle legislazioni cantonali alle modifiche del…

I Cantoni devono adeguare la loro legislazione al momento dell’entrata in vigore delle suddette modifiche. Il Consiglio federale concederà ai Cantoni tempo sufficiente per questi adeguamenti. Tuttavia, bisogna osservare che fino a quel momento rimarranno in vigore le disposizioni previste dall’articolo 333 CP.

Articolo 220b LIFD e articolo 78e LAID – Disposizione transitoria

Poiché i termini proposti di prescrizione dell’azione penale divergono in parte dal diritto vigente secondo l’articolo 333 CP, è stata inserita una disposizione transitoria nella LIFD e nella LAID per garantire la certezza del diritto. Secondo questa disposizione nei casi pendenti al momento dell’entrata in vigore delle presenti modifiche di legge è applicabile il nuovo diritto di prescrizione.

II Ulteriori aggiornamenti e adeguamenti nella LIFD, nella LAID e nella LTF

6 Situazione iniziale

I seguenti adeguamenti di LIFD, LAID e LTF non contengono modifiche materiali, ma sono solo di natura formale.

6.1 Nuove norme proposte e spiegazioni

6.1.1 Stralcio dell’articolo 73 capoverso 3 LAID

L’articolo 73 capoverso 3 LAID e l’articolo 107 capoverso 2 LTF disciplinano la facoltà di verifica (cognizione) del Tribunale federale in caso di ricorsi relativi a questioni fiscali (ricorsi di diritto pubblico). Nel diritto vigente le due leggi recitano quanto segue:

 articolo 73 capoverso 3 LAID: «se il ricorso si rivela fondato, il Tribunale federale annulla la decisione e rinvia la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio».

 Articolo 107 capoverso 2 LTF: «se accoglie il ricorso, il Tribunale federale giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa

all’autorità che ha deciso in prima istanza».