Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 14 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale dell’economia sui risultati della consultazione relativa alla legge federale

sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

senz’altro uno strumento adatto a imporre le misure collaterali che però, a causa della procedura onerosa e di eventuali ripercussioni finanziarie, andrebbe ripensato.

Il disciplinamento proposto, secondo cui soltanto l’autorità cantonale può ordinare l’interruzione dell’attività, è criticato da diversi partecipanti alla consultazione (PS, i Verdi, USAM, FMB, Unia, ISOLSUISSE, suissetec, ZPBK Plattenlegergewerbe, ZPBK Schreinergewerbe, ZPK). Si chiede che anche gli organi paritetici d’esecuzione delle misure collaterali possano ordinare una simile interruzione. L’USI si dichiara invece nettamente contraria a trasferire questa competenza a detti organi.

AG propone di verificare la possibilità di integrare il progetto di legge in modo tale da consentire al primo committente di evitare un’interruzione dell’attività mediante una prestazione finanziaria di garanzia.

Bauwirtschaft Baden-Württemberg ritiene la possibilità di ordinare un’interruzione dell’attività un’infrazione dell’ALC.

4.1.6 Richiesta di informazioni supplementari (art. 1bis cpv. 5)

AG propone di estendere espressamente l’obbligo di dare informazioni ai mandanti svizzeri e a tutti i subappaltatori intermedi. L‘IHK St. Gallen-Appenzell sottolinea che l’obbligo di informare da parte del mandante/committente dovrebbe consistere al massimo nel mettere a disposizione una copia del mandato/contratto d’opera in modo da non gravare le PMI con ulteriori oneri amministrativi.

4.1.7 Possibilità di applicare sanzioni in caso di infrazione dell’obbligo di presentare la documentazione (art. 9 cpv. 2 lett. a)

Contrariamente a diversi partecipanti alla consultazione (JU, USS, Travail.Suisse, Service des arts et métiers et du travail, FER, Società degli impresari costruttori, Hotel&Gastro Union, Unia, Centre patronal, FMB) l’USI approva che l’importo della multa amministrativa ammonti fino a 1000 franchi. I partecipanti contrari ribadiscono che la cifra non è sufficientemente deterrente. JU sottolinea che l’ammontare non deve differenziarsi troppo se si viola l’obbligo di presentare la documentazione secondo il capoverso 2 o si commettono infrazioni salariali; la conseguenza potrebbe infatti essere una violazione intenzionale dell’obbligo di presentare la documentazione per evitare una multa più elevata. L’USI propone l’eventualità di vietare la prestazione di servizi qualora avvenga una severa infrazione dell’articolo 1biscapoverso 2.

Diversi partecipanti alla procedura (AG, TG, VD, Unione delle città svizzere, PS, PEV, i Verdi, USS, ICL AR, Unia, ZHAW) criticano il fatto che il progetto di legge non prevede, in caso di infrazioni all’obbligo di presentare la documentazione, di sanzionare in alcun modo il datore di lavoro della persona pseudo-indipendente, mentre sarebbe proprio quest’ultimo a costringerla a spacciarsi per tale. I lavoratori non avrebbero infatti nessun interesse a raggirare le condizioni salariali e lavorative; la proposta del Consiglio federale andrebbe dunque nella direzione sbagliata. L’ICL AR propone di introdurre una disposizione penale per quei datori di lavoro che impiegano pseudo-indipendenti, la ZHAW suggerisce una multa lieve fino a 1000 franchi per la persona pseudo-indipendente e una molto più consistente fino a 100 000 franchi per il datore di lavoro.

AG deplora che non siano state riprese nuove disposizioni penali relative alle misure intese a combattere la pseudo-indipendenza: le multe amministrative sarebbero infatti generalmente basse e troppo poco deterrenti.

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