Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 14 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale dell’economia sui risultati della consultazione relativa alla legge federale
sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
di otto giorni (lo chiede anche NE) e di investire in formazione e ricerca per ridurre la dipendenza dalla manodopera proveniente dall’estero.
Per quanto riguarda il resoconto sull’attuazione delle misure collaterali, la CdC (il cui parere è condiviso dai Cantoni LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG e NE) BS e l’AUSL chiedono che si basi su dati chiari e che non vengano più comunicate violazioni presunte, bensì le offerte di salari inferiori a quelli usuali accertate in modo definitivo. L’USI chiede di chiarire la discrepanza che ha constatato tra i risultati contenuti nel rapporto della SECO sulle percentuali di infrazioni e le percentuali delle medesime rilevate nel Cantone ZH.
4 Valutazione della consultazione nel dettaglio
4.1 Misure atte a combattere la pseudo-indipendenza (art. 1 cpv. 3, art. 1bis, art. 9 cpv. 2 lett. a e c LDist)
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole all’introduzione di misure volte a verificare e a sanzionare i casi di pseudo-indipendenza. Circa la formulazione delle disposizioni proposta dal Consiglio federale sono state presentate numerose proposte di modifica o di integrazione in parte divergenti tra loro. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ribadisce che le misure proposte faciliterebbero in linea di massima l’attività di controllo. Sono illustrate qui di seguito diverse proposte di modifica o di integrazione nonché riserve espresse dai partecipanti alla consultazione, favorevoli per principio al disciplinamento.
4.1.1 Considerazioni generali
La CdC, il cui parere è condiviso dai Cantoni LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG e NE, fa notare che i governi cantonali si rammaricano che nel rapporto esplicativo manchino spiegazioni sulla comparabilità delle misure previste per ostacolare i pseudo-indipendenti stranieri con le possibilità di controllo e sanzione che possono essere adottate nei confronti di persone residenti in Svizzera, o dei rispettivi datori di lavoro, qualora sia stata accertata una loro pseudo-indipendenza.
4.1.2 Definizione di attività lucrativa indipendente e prova dell’esercizio della medesima (art. 1 cpv. 3 e 1bis cpv. 1)
L’USI, l’USAM, ISOLSUISSE, la Società degli impresari costruttori e suissetec chiedono di precisare l'articolo 1 capoverso 3 LDist, ritenendo che la nozione di attività lucrativa indipendente debba essere definita secondo il diritto svizzero. ZPBK Plattenlegergewerbe, ZPBK S e ZPK propongono che la nozione di attività lucrativa indipendente sia definita secondo il diritto svizzero. L’USI e la Società degli impresari costruttori chiedono inoltre di precisare nell’articolo 1biscapoverso 1 che chiunque dichiari di esercitare un’attività lucrativa indipendente in Svizzera debba provarlo, su richiesta, agli organi di controllo competenti.
4.1.3 Obbligo di presentare la documentazione (art. 1bis cpv. 2)
BS chiede di eliminare l’obbligo di presentare i documenti, menzionato nell’articolo 1bis capoverso 2, soltanto in caso di un controllo in loco; spesso infatti accade che vengano richiesti per iscritto.
FR propone di integrare la disposizione precisando che i documenti vanno presentati in una delle lingue nazionali.
La CdC, il cui parere è condiviso dai Cantoni LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG e NE, BL, SH, VS, e l’ICL AR fanno notare che i tre documenti menzionati contengono indicazioni sullo statuto di una persona, ma non consentono di comprovarne inequivocabilmente l’attività indipendente. Probabilmente occorrerà fare molto spesso ricorso al capoverso 5. SH, TG e VS approvano espressamente la possibilità di chiedere ulteriori documenti secondo il