Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 14 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale dell’economia sui risultati della consultazione relativa alla legge federale

sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

4.2 Possibilità di comminare sanzioni a datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e violano le disposizioni sul salario minimo obbligatorio previste nei contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO (titolo della legge, titolo abbreviato, art. 1 rubrica e cpv. 2, art. 7 cpv. 2, art. 9 cpv. 2 lett. d ed e LDist)

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l’introduzione proposta dal Consiglio federale e il modo in cui è strutturata la possibilità di sanzionare i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e violano le disposizioni sul salario minimo obbligatorio previste nei CNL ai sensi all’articolo 360a CO. I partecipanti ritengono che queste misure rispettino il principio della parità di trattamento dei datori di lavoro svizzeri e stranieri.

BS e FR sono in linea di massima favorevoli a introdurre questa possibilità di sanzionare, reputano tuttavia incomprensibile l’esenzione del campo d’applicazione della LDist e l’introduzione nella stessa della possibilità di comminare sanzioni. Secondo BS in questo caso anche il titolo abbreviato «legge sui lavoratori distaccati» risulterebbe fuorviante. FR ritiene che la possibilità di sanzionare andrebbe inserita in un altro testo di legge, per esempio nell’articolo 360a CO.

La CdC, il cui parere è condiviso dai Cantoni LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG e NE, e AR fanno notare che, per ragioni inerenti alla parità di trattamento dei datori di lavoro svizzeri e stranieri, l’articolo 12 capoverso 3 LDist è applicabile probabilmente anche a quei datori di lavoro che violano le disposizioni sul salario minimo obbligatorio previste nei CNL ai sensi dell’articolo 360a CO.

BS ritiene opportuno precisare l’articolo 1 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 2 lettera d e parlare di «datori di lavoro residenti in Svizzera», dato che si fa riferimento soltanto a datori di lavoro svizzeri.

Hotel&Gastro Union e Travail.Suisse affermano esplicitamente di ritenere i 5000 franchi della multa un importo troppo basso e poco deterrente.

Diversi Cantoni (BL, SO, TG), l’AUSL e l’Unione delle città svizzere fanno notare che controllare i privati comporta un elevato onere amministrativo o risulta in parte pressoché impossibile; l’operazione dovrebbe essere effettuata soltanto in caso di sospetto fondato. Andrebbero evitati i controlli generalizzati del mercato del lavoro nel settore privato.

Secondo l’USI sarebbe sbagliato addossare un ulteriore compito di controllo alle autorità cantonali, derivandolo dalla sanzionabilità di diritto pubblico-privato delle violazioni delle disposizioni sul salario minimo obbligatorio previste nei CNL ai sensi dell’articolo 360a CO; l’articolo 16e ODist continua infatti a essere determinante per quanto riguarda la frequenza dei controlli.

L’IHT St. Gallen-Appenzell rifiuta l’assoggettamento delle imprese svizzere alla LDist, argomentando che in Svizzera i rapporti di lavoro tra datori e lavoratori vanno disciplinati in base al CO e non alla LDist. Centre patronal non vuole estendere la LDist né introdurre una possibilità di sanzionare. L’obiettivo primario della LDist dovrebbe essere quello di impedire il dumping salariale, fenomeno che ha comportato un peggioramento della manodopera svizzera e svantaggi sul piano della competitività per le aziende svizzere. L’attuale articolo 9 LDist terrebbe inoltre conto del fatto che i lavoratori distaccati farebbero fatica a far valere i propri diritti davanti a un tribunale svizzero dal loro Paese d’origine. Questa situazione si distingue nettamente da quella in cui datori di lavoro svizzeri impiegano lavoratori residenti di regola in Svizzera che potrebbero quindi far valere molto più facilmente i propri diritti davanti a un tribunale svizzero.

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