Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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danni non sono coperti e il diritto generale in materia di responsabilità non offre soluzioni (art. 41 CO)47. Il Consiglio federale sostiene che le disposizioni sulla responsabilità siano il risultato di un compromesso equilibrato, maturato durante le lunghe discussioni condotte originariamente sulla bozza di legge sull’ingegneria genetica (Gen-Lex) e che al momento non si imponga un adeguamento. Sebbene ciò non emerga espressamente48, sembra che il Parlamento nei suoi dibattiti sia partito dal presupposto che i danni alle piante coltivabili causati dall’incrocio con specie geneticamente modificate (ad es. il raccolto non può più essere venduto come privo di organismi geneticamente modificati), non sono danni puramente patrimoniali ma danni materiali o, quantomeno, danni patrimoniali fondati su un danno materiale. Questo è anche quanto sostiene la dottrina49. I danni effettivi puramente patrimoniali, ad esempio il calo delle vendite subito dall'agricoltore vicino i cui prodotti non sono interessati dall’incrocio ma non possono più essere smerciati alle stesse condizioni a causa dell’immagine negativa della regione, devono restare esclusi dalle disposizioni sulla responsabilità. Il Consiglio federale non vede la necessità di emanare una norma di protezione.
Infine, gli autori del progetto sulla coesistenza ritengono opportuno adeguare le sanzioni comminate dalla LIG, giudicate troppo generali e imprecise. Il Consiglio federale adduce che queste possibili lacune non riguardino solo la LIG ma anche altri disposti di diritto ambientale e amministrativo. In particolare, il Consiglio federale non vede la necessità specifica di intervenire nel diritto in materia di ingegneria genetica. Suggerisce piuttosto di riesaminare a tempo debito le disposizioni penali del diritto ambientale nell’ambito di un’analisi globale e, se del caso, di adeguarle.
1.2.2 Regioni senza OGM50
1.2.2.1 Iniziative cantonali
Durante la prima discussione sulla proroga della moratoria, i Cantoni di Ginevra, Berna, Giura e Neuchâtel avevano depositato una serie di iniziative (il 2 maggio, il 14 maggio e il 18 dicembre 2008 e il 30 marzo 2009) volte a prolungare la moratoria di cui all’articolo197 numero 7 Cost. Alcuni hanno legiferato in materia di ingegneria genetica esprimendo riserve nei confronti del suo impiego in agricoltura51. I Cantoni interessati hanno giudicato positivamente la rinuncia alla coltivazione di piante geneticamente modificate sia per l’agricoltura che per i consumatori. Riferen-
47 Schweizer et.al. (a.a.O. FN 40), Koexistenz, N 242 segg.
48 Vedi ad esempio il messaggio concernente una modifica della legge federale sulla protezione dell’ambiente, FF 2000 2145, 2184 segg.
49 Christian Hediger, Die Haftungsbestimmungen des Gentechnikgesetzes (Art. 30-34 GTG), Beurteilung und Vergleich mit der Haftungsregelung des deutschen Gentechnikgesetzes, Dissertation Luzern, Zürich/Basel/Genf 2009
50 Ai fini di una migliore leggibilità, la denominazione materialmente esatta «regioni con agricoltura senza OGM» sarà sostituita sistematicamente da «regioni senza OGM». Per contro, nella legge si utilizza il termine di «regioni con agricoltura senza OGM ».
51 Per una ricapitolazione, cfr. Epiney/Waldmann/Oeschger/Heuck, a.a.O. (FN 44), pag. 132 segg.; per la problematica della compatibilità delle disposizioni cantonali con il diritto federale, cfr. pag. 141 seg. e 146 segg.