Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/140: Revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD) · 14 pagine
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sia stato accertato, ad esempio mediante un impianto di sorveglianza automatico, non è più possibile chiedere la garanzia.
Se l’imputato non vuole prestare la garanzia menzionata, le autorità possono avviare la procedura ordinaria e arrestarlo provvisoriamente per al massimo 24 ore (art. 217 cpv. 3 lett. b CPP). In caso di condanna nella procedura ordinaria, l’imputato è tenuto a rifondere le spese.
Articolo 10 Opposizione alla procedura della multa disciplinare
Capoversi 1 e 2
L’imputato decide volontariamente se intende accettare la multa disciplinare. Se non paga la multa oppure si oppone alla procedura viene applicata la procedura penale ordinaria in virtù del CPP e della PPMin.
Articolo 11 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria
La multa disciplinare non deve essere obbligatoriamente pronunciata nella procedura della multa disciplinare, ma può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria. Se vanno giudicate anche altre infrazioni per cui è comminata una multa, il giudice dovrebbe indicare l’ammontare della multa disciplinare e della multa usuale comminata per una contravvenzione, affinché sia possibile risalire alla commisurazione della pena (art. 50 CP).
Il vigente articolo 11 capoverso 2 LMD, secondo cui la procedura della multa disciplinare non passa in giudicato se non sono adempiuti i presupposti per infliggere la multa disciplinare, è stato eliminato. Come già menzionato, i presupposti per la procedura della multa disciplinare secondo i nuovi articoli 1–3 sono norme che determinano la validità. Se una multa è inflitta senza rispettare le menzionate prescrizioni non è considerata valida.
Articolo 12 Esecuzione
La competenza per determinare i reati che sottostanno alla procedura della multa disciplinare e le tariffe è delegata al Consiglio federale. L’ordinanza risulta idonea per apportare rapide modifiche e reagire a situazioni concrete. Il Consiglio federale emana anche le altre disposizioni esecutive concernenti la legge. La formulazione «elenca…» dell’avamprogetto permette al Consiglio federale di allestire uno o più elenchi delle multe disciplinari. Il Consiglio federale determina o approva i moduli necessari per infliggere la multa disciplinare (art. 1, 3 e 12 AP-LMD).
3 Diritto transitorio
Non è necessario prevedere disposizioni transitorie. Se un imputato si oppone all’applicazione della procedura della multa disciplinare, può continuare a chiedere che sia applicata la procedura ordinaria prevista dal diritto vigente.