Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/140: Revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD) · 14 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Per la Confederazione

Il presente avamprogetto non ha ripercussioni per la Confederazione.

4.2 Per i Cantoni e per i Comuni

L’avamprogetto sgrava le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie, semplificando la procedura per ulteriori leggi. I Cantoni riscuotono le multe poiché designano le autorità competenti per il perseguimento penale (art. 4 dell’avamprogetto). Le entrate delle multe confluiscono nelle casse cantonali e non hanno ripercussioni sul bilancio della Confederazione. Il numero delle procedure della multa disciplinare aumenterà, perché sarà applicata a un numero maggiore di leggi. Ne conseguono entrate supplementari nell’ambito della multa disciplinare, ma anche minori entrate nelle procedure penali ordinarie eseguite secondo il Codice di procedura penale. Si prevede che le entrate supplementari e quelle minori si equivarranno, poiché non sono create nuove fattispecie penali.

Sono invece previsti risparmi, non ancora quantificabili, delle spese delle autorità cantonali di perseguimento penale, poiché la più frequente applicazione dell’ordinanza della multe disciplinare sgrava le autorità menzionate.

4.3 Per l’economia

Non si prevede che l’avamprogetto avrà ripercussioni per l’economia.

5 Programma di legislatura

L’avamprogetto non è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201241 sul programma di legislatura 2011–2015.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo il quale la legislazioni del diritto penale e del diritto di procedura penale compete alla Confederazione. Il presente avamprogetto è pertanto conforme alla Costituzione.

41 FF 2012 305