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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine

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Ricerca sull'essere umano

7. un indennizzo adeguato delle persone partecipanti (art. 14 cpv. 1 LRUm);

8. il rispetto delle prescrizioni relative all'integrità scientifica;

e. la completezza dei moduli relativi all’informazione e al consenso, nonché la loro intelligibilità, segnatamente in merito all'eventuale coinvolgimento di persone particolarmente vulnerabili;

f. la garanzia del diritto a un indennizzo in caso di danni (art. 20 LRUm);

g. le conoscenze ed esperienze sufficienti dello sperimentatore e degli altri collaboratori coinvolti nella sperimentazione nel settore specifico, nonché per condurre una sperimentazione clinica;

h. l'idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento;

i. il finanziamento della sperimentazione clinica e gli accordi tra il promotore, i terzi e lo sperimentatore in merito all'indennizzo e alla pubblicazione.

j. il rispetto della legislazione sulla radioprotezione per le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti e sono classificati nelle categoria A.

Art. 28 Domanda

1Lo sperimentatore presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 3.

2La commissione d'etica può esigere informazioni supplementari.

3 Il promotore può presentare i documenti di cui al capoverso 1 al posto dello sperimentatore. In tal caso, assume anche tutti gli obblighi dello sperimentatore derivanti dall'articolo 32 capoversi 2 e 5 e quelli relativi alle notifiche e ai rapporti.

Art. 29 Procedura e termini

1La commissione d'etica conferma al richiedente il ricevimento della domanda e gli comunica eventuali lacune manifeste nella documentazione a corredo della domanda.

2Essa decide entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le sperimentazioni cliniche della categoria A che non sono legate a questioni particolari di natura etica, scientifica o giuridica, essa decide entro 20 giorni.

3Se la commissione d'etica esige informazioni supplementari secondo l'articolo 28 capoverso 2, il termine è sospeso fino al ricevimento di dette informazioni.

4 La commissione d'etica valuta in via prioritaria e quanto prima le sperimentazioni cliniche con presumibile beneficio diretto per le persone affette da una malattia che presenta un pericolo di morte incombente.

Art. 30 Sperimentazioni cliniche multicentriche

1Il promotore deposita la domanda per sperimentazioni cliniche multicentriche secondo l'articolo 47 capoverso 2 LRUm presso la commissione direttiva. La do-