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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Ricerca sull'essere umano
5Le altre modifiche devono essere notificate alla commissione d'etica quanto prima, ma al più tardi prima della loro attuazione.
6Per le sperimentazioni cliniche multicentriche, l'obbligo di sottoporre le modifiche alla commissione direttiva spetta al promotore. L'articolo 30 si applica per analogia.
Sezione 3: Procedura presso l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Art. 33 Deroghe all’obbligo di autorizzazione
Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici della categoria A sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione da parte dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).
Art. 34 Ambiti di verifica
1 Per le sperimentazioni cliniche con medicamenti, l'Istituto verifica in particolare:
a. la completezza della domanda;
b. la classificazione nella categoria richiesta;
c. la sicurezza del medicamento, segnatamente la farmacologia clinica e preclinica, la tossicologia, la galenica, la farmacocinetica, nonché la posologia e l'indicazione previste;
d. la valutazione e la gestione dei rischi sulla base dei dati relativi alla sicurezza del medicamento;
e. la qualità del medicamento e il rispetto della Buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP).
2 Per le sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, l'Istituto verifica:
a. la completezza della domanda;
b. i requisiti di cui all'articolo 54 capoverso 4 lettera b della legge del 15 dicembre 200012 sugli agenti terapeutici.
Art. 35 Domanda
1Il promotore presenta i documenti per esame all'Istituto conformemente all'allegato 4.
2 L'Istituto può esigere altre informazioni.
Art. 36 Procedura e termini
1 L'Istituto conferma al promotore il ricevimento della domanda e gli comunica eventuali lacune manifeste nella documentazione a corredo della domanda.
12 RS 812.21