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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Sperimentazioni cliniche
2Esso decide entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In casi eccezionali motivati, l'Istituto può prorogare tale termine di 30 giorni; lo comunica senza indugio al promotore.
3Se l'Istituto esige informazioni supplementari secondo l'articolo 35 capoverso 2, il termine è sospeso fino al ricevimento di dette informazioni.
4L'Istituto valuta in via prioritaria e quanto prima le sperimentazioni cliniche con presumibile beneficio diretto per le persone affette da una malattia che presenta un pericolo di morte incombente.
5 L'Istituto comunica la sua decisione alla commissione d'etica competente e ad altre autorità cantonali competenti.
Art. 37 Modifiche
1Le modifiche apportate a una sperimentazione clinica autorizzata che possono avere ripercussioni sulla sicurezza dell'agente terapeutico devono essere autorizzate dall'Istituto. Sono eccettuate le misure immediate di sicurezza e tutela di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettera b.
2Il promotore presenta all'Istituto i documenti di cui all'allegato 4 che sono interessati dalla modifica. Nel contempo, informa circa i motivi e il contenuto della modifica.
3 Per modifica secondo il capoverso 1 si intende in particolare:
a. le modifiche apportate all'agente terapeutico o alla sua somministrazione o utilizzazione, segnatamente sulla base di nuovi dati preclinici e clinici che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del prodotto;
b. le modifiche concernenti la fabbricazione dell'agente terapeutico che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del prodotto.
4L'Istituto decide entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti completi interessati dalla modifica. L'articolo 36 si applica per analogia.
5Le altre modifiche che concernono i documenti presentati all'Istituto devono essere notificate quanto prima all'Istituto, ma al più tardi prima della loro attuazione.
Sezione 4: Disposizioni speciali in caso di sperimentazioni cliniche della terapia genica, con agenti patogeni nonché con radiazioni ionizzanti
Art. 38 Sperimentazioni cliniche della terapia genica e con agenti patogeni
1Per le sperimentazioni cliniche della terapia genica e con agenti patogeni secondo l'articolo 25 delle categorie B e C, occorre presentare all'Istituto i documenti previsti nell'allegato 4 numero 4.
2Prima di rilasciare l'autorizzazione l'Istituto chiede il parere della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB), dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'UFSP.