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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Ricerca sull'essere umano
3Oltre agli ambiti di verifica di cui all'articolo 34, l'Istituto esamina se la qualità e la sicurezza biologica del preparato riguardo alla persona partecipante e agli esseri umani e all'ambiente sono garantite.
4 Esso rilascia l'autorizzazione se:
a. la CFSB ha confermato la qualità e la sicurezza biologica del prodotto riguardo alla persona partecipante, come pure all’essere umano e all’ambiente;
b. l'UFSP e l’UFAM hanno approvato la sperimentazione clinica in base alla valutazione dei dati sull’ambiente.
5L'Istituto rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi; in caso di modifiche essenziali apportate alla sperimentazione clinica autorizzata di cui all'articolo 37 capoverso 3, il termine è di 30 giorni.
6L'Istituto comunica la sua decisione alle autorità federali e cantonali competenti.
7L'autorizzazione è valida per la durata della sperimentazione clinica, ma al massimo per cinque anni dal rilascio della stessa.
8 L'Istituto, l'UFSP e l'UFAM emanano congiuntamente direttive sulla valutazione dei rischi per gli esseri umani e l’ambiente.
Art. 39 Sperimentazioni cliniche con radiazioni ionizzanti
1Per le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti e sono classificate nelle categorie B e C, occorre presentare all'Istituto i documenti previsti nell'allegato 4 numero 5.
2Per le sperimentazioni cliniche con medicamenti che possono emettere radiazioni ionizzanti e rientrano nella categoria B, l'Istituto rilascia l'autorizzazione se i requisiti di cui all'articolo 34 capoverso 1 sono adempiuti e le prescrizioni della legislazione sulla radioprotezione è rispettata.
3 Per le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti e rientrano nella categoria C, prima di rilasciare l'autorizzazione l'Istituto chiede il parere dell'UFSP. Rilascia l'autorizzazione se:
a. i requisiti di cui all'articolo 34 sono rispettati;
b. le prescrizioni della legislazione sulla radioprotezione sono rispettate;
c. l'UFSP ha approvato la sperimentazione clinica.
4L'Istituto decide entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa; in caso di modifiche essenziali di cui all'articolo 37 capoverso 3, il termine è di 30 giorni. Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, esso comunica la sua decisione all'UFSP.
5 Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, esso trasmette all'UFSP immediatamente dopo averlo ricevuto:
a. il rapporto finale di cui all'articolo 41 capoversi 2 e 5;
b. le notifiche di cui agli articoli 44 capoverso 3 e 45 capoverso 3.