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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine

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Sperimentazioni cliniche

Sezione 5: Notifiche e rapporto

Art. 40 Notifica delle circostanze rilevanti ai fini della sicurezza e delle

misure di tutela

1 Lo sperimentatore notifica senza indugio alla commissione d'etica, ma al più tardi entro 7 giorni:

a. le circostanze che si manifestano durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica e possono compromettere la sicurezza o la salute delle persone partecipanti;

b. le misure immediate di sicurezza e tutela prese durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica.

2Per le sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, la notifica di cui al capoverso 1 deve aver luogo entro 2 giorni.

3 Lo stesso obbligo di notifica spetta al promotore nei confronti dell'Istituto in caso di sperimentazioni cliniche delle categorie B e C.

Art. 41 Notifica e rapporto alla conclusione della sperimentazione clinica e

in caso di arresto o interruzione

1Lo sperimentatore notifica alla commissione d'etica entro 90 giorni la conclusione della sperimentazione clinica.

2Notifica l'arresto o l'interruzione della sperimentazione clinica entro 15 giorni. Nella notifica occorre indicare i motivi dell'arresto o dell'interruzione.

3Lo sperimentatore presenta alla commissione d'etica un rapporto finale entro un anno dalla conclusione o dall'arresto della sperimentazione clinica.

4D'intesa con la commissione d'etica, gli obblighi di notifica e di presentazione del rapporto possono essere delegati al promotore.

5 Gli obblighi di cui ai capoversi 1−3 spettano al promotore nei confronti dell'Istituto in caso di sperimentazioni cliniche delle categorie B e C.

Art. 42 Documentazione di eventi indesiderati in caso di sperimentazioni

cliniche con medicamenti

1Se durante una sperimentazione clinica con medicamenti della categoria C si manifestano nelle persone partecipanti eventi indesiderati che non possono essere qualificati come gravi, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata.

2Gli eventi indesiderati sopraggiunti durante una sperimentazione clinica con medicamenti della categoria B devono essere documentati nella forma standardizzata, se ciò è previsto nel protocollo della sperimentazione o le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione lo esigono.

3Sono considerati eventi indesiderati (Adverse Events, AE) gli eventi sfavorevoli e involontari manifestati da una persona partecipante a una sperimentazione in un