Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine

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ne delle definizioni che sono ora disciplinate dalla ORUm 1 (cfr. art. 2 dell’ordinanza sui trapianti) e delle disposizioni riguardanti le sperimentazioni cliniche in generale (cfr. stralcio degli art. 27-33). Solo specifiche disposizioni riguardanti il trapianto di tessuti e cellule embrionali o fetali e cellule nel contesto di sperimentazioni cliniche rientrano tuttora nell’ordinanza sui trapianti. Le disposizioni riguardanti le sperimentazioni cliniche di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati vengono stralciati trattandosi sempre di prodotti di trapianti che si riallacciano alle disposizioni sulle sperimentazioni cliniche con medicamenti, a quelle relative alla terapia genetica e con organismi patogeni (cfr. art. 24 e 25 ORUm 1);

- gli adeguamenti dell’ordinanza sugli xenotrapianti riguardano – poiché l’ORUm 1 non è in linea di principio applicabile alle sperimentazioni cliniche sugli xenotrapianti (cfr. art. 1 cpv. 2 ORUm 1) – essenzialmente le definizioni terminologiche aggiornate nell’ambito delle sperimentazioni cliniche (cfr. nuovo art. 2 dell‘ordinanza sugli xenotrapianti), la cancellazione dei requisiti che ora rientrano nel novero della LRUm in materia informazione e approvazione (cfr. nuovo art. 4 e 5 dell’ordinanza sugli xenotrapianti) e i rimandi alla ORUm 1 e all’Org-LRUm (cfr. nuovo art. 10 dell’ordinanza sugli xenotrapianti).

- per gli adeguamenti all’ordinanza sulla radioprotezione cfr. le considerazioni relative all’articolo 39 ORUm 1 (cifra 2.2.19).

2.6.5 Entrata in vigore (art. 80)

[è autoesplicativo]