Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine
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3.2.4 Deroghe alla forma scritta e conseguenze della revoca (art. 8 e 9 ORUm 2)
Si rimanda alle considerazioni sulle disposizioni di medesimo tenore degli articoli 8 e 9 ORUm 1 (cfr. cifra 2.1.8 e 2.1.9).
3.2.5 Deroghe alla responsabilità civile (art. 10 ORUm 2)
Per la ricerca su persone si applica la responsabilità civile speciale giusta l’articolo 19 LRUm. Secondo il capoverso 1 questa responsabilità causale non si giustifica tuttavia per danni di lieve entità e temporanei e che sono immancabilmente la conseguenza di una misura dettata dalla ricerca e applicata con ogni cautela, di cui il partecipante al progetto era già stato informato. Ciò è ad esempio il caso di una ridotta efficienza fisica imputabile al senso di vertigini che come risaputo può sopraggiungere subito dopo un prelievo di sangue periferico. Non sono tuttavia esclusi dalla responsabilità civile i danni riconducibili a un’infezione causata dal citato prelievo sanguigno e le relative complicanze; in tal caso il danno non potrà più essere considerato di lieve entità.
Infine, secondo il capoverso 2, per motivi di equità sono esclusi i danni che si verificano unicamente perché la persona interessata ha contravvenuto intenzionalmente o per negligenza grave alle istruzioni esplicite dei responsabili dello svolgimento del progetto di ricerca o ha disatteso gli obblighi concordati. Per obblighi in questo senso si intendono ad esempio la necessità di attuare tutti i provvedimenti atti a curare le ferite in seguito al prelievo di tessuti o di informare immediatamente in caso di complicazioni.
3.2.6 Garanzia (art. 11 e allegato 1 ORUm 2)
In considerazione del potenziale di pericolo relativamente modesto dei progetti di ricerca della categoria A, conformemente al capoverso 1 questi ultimi sono esclusi dall’obbligo di garanzia. Di fatto, la parte preponderante dei progetti eseguiti su persone secondo metodi delle scienze sociali non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo o di garanzia.
Per i progetti di ricerca della categoria B, le somme di copertura sono stabilite uniformemente nell’allegato 1. Esse corrispondono agli importi destinati alle sperimentazioni cliniche della categoria A (cfr. allegato 2 cifra 2 ORUm 1). Ciò si giustifica in quanto tali progetti non prevedono alcun intervento e pertanto non sussiste alcun pericolo; il potenziale di pericolo risulta esclusivamente (ma comunque) dall’atto di raccolta o di prelievo, che nella categoria B è collegato a rischi e incomodi di entità più che minima.
Analogamente alle sperimentazioni cliniche della categoria A, il termine suppletivo è anche qui di tre anni; nell’elaborazione futura di questa disposizione si dovrà tenere conto di eventuali aggiornamenti in sede di revisione totale della legge sul contratto d‘assicurazione.
3.2.7 Ambiti di verifica (art. 12 ORUm 2)
La disposizione sviluppa l’articolo 45 capoverso 2 e l’articolo 51 capoverso 1 della legge e contiene un elenco non esaustivo degli aspetti del progetto di ricerca che la