Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine

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una persona (cpv. 1). Secondo il capoverso 2 tra questi dati reintrano, a titolo di elenco non esaustivo, il nome, la data di nascita, parti dell’indirizzo o numeri d'identificazione caratteristici come il numero AVS, ecc., badando ad escludere che i dati restanti consentano senza un dispendio di tempo ed energie di ricostruire il nesso con la persona interessata.

3.3.3 Codificazione (art. 24 ORUm 2)

Capoverso 1 è autoesplicativo, vedi anche 3.3.1

Capoverso 2: è autoesplicativo

3.3.4 Condizioni di decodificazione (art. 25 ORUm 2)

Ai sensi della lettera a, la decodificazione di materiale biologico e dati codificati va intesa ai fini della prevenzione di un rischio imminente per la salute della persona interessata, in particolare in relazione a pericoli gravi o acuti per la sua salute. Al vantaggio di accedere a informazioni rilevanti per la salute si contrappone infatti il rischio di violazione dei diritti della personalità a seguito della pubblicazione dei dati.

Infine, in virtù della lettera b, la decodificazione è possibile unicamente in presenza di una base legale, ad esempio in caso di indagini della polizia nel quadro di una procedura penale.

3.3.5 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codificata di materiale biologico e di dati genetici personali (art. 26 ORUm 2)

In applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 LRUm, questa disposizione disciplina l’eventuale esistenza di materiale biologico o dati genetici provenienti da un contesto terapeutico o altro, ad esempio sotto forma di risultati di esami medici, e la loro riutilizzazione in forma non codificata nell’ambito di un progetto di ricerca. Qualora prima del rilevamento o del prelievo non sia stato richiesto il consenso informato in relazione a un concreto progetto di ricerca (cfr. art. 17 LRUm), esso va ottenuto al più tardi prima della riutilizzazione dei dati e del materiale. Il consenso informato va espresso in relazione a un concreto progetto di ricerca; l’articolo 32 capoverso 1 LRUm non prevede infatti un cosiddetto «consenso generale». Il capoverso 1 disciplina la forma e il contenuto del consenso. Per le relative spiegazioni e per i capoversi 2 e 3 cfr. la cifra 3.2.3.

Ai sensi del capoverso 4, per disporre di un elemento di prova in genere il consenso deve essere dato per scritto. Per le deroghe si rimanda alla cifra 2.1.8.

3.3.6 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma codificata di ma-

teriale biologico e di dati genetici personali a scopo di ricerca (art. 27 ORUm 2)

Contrariamente all’articolo 23, l’articolo 24 disciplina la riutilizzazione (in riferimento all’articolo 32 capoverso 2 LRUm) in forma codificata di materiale biologico e di dati genetici personali già disponibili. Anche in questo caso, in una seconda fase va ottenuto il consenso informato della persona interessata, a cui può essere però richiesto anche un consenso generale per la riutilizzazione di materiale e dati a scopo di ricer-