Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine

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3.3.16 Procedura e termini (art. 37 ORUm 2)

(Capoverso 1: cfr. cifra 3.2.9)

Poiché la complessa ponderazione degli interessi che la commissione d'etica è chiamata a svolgere in virtù dell’articolo 34 della legge richiede tutte le competenze specialistiche presenti nei suoi organi, la procedura più adeguata è quella ordinaria (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. d seconda metà della frase Org-LRUm); il termine per il trattamento della richiesta è quindi di 30 giorni (cpv. 2).

(Capoverso 3: cfr. cifra 3.2.9; capoverso 4: cfr. cifra 3.2.10).

3.3.17 Autorizzazione (art. 38 ORUm 2)

La regolamentazione dettagliata dei contenuti dell’autorizzazione si spiega in questa sede con riferimento al fatto che essa rappresenta una giustificazione alla revoca del segreto professionale secondo l’articolo 321 CP connessa alla trasmissione delle informazioni. Le indicazioni da inserire nell’autorizzazione devono pertanto essere determinate il più precisamente possibile. Le indicazioni da includere nell’autorizzazione conformemente alle lettere a-h scaturiscono direttamente dai documenti che il richiedente deve inoltrare e possono essere semplicemente registrate in un apposito formulario.

3.3.18 Notifiche (art. 39 ORUm 2)

Secondo il capoverso 1, affinché le indicazioni menzionate nell’autorizzazione di cui all’articolo 35 restino aggiornati, le relative modifiche dovranno essere notificate previamente alla commissione d'etica.

Parimenti, secondo il capoverso 2 occorre notificare se tutto il materiale e tutti i dati riutilizzati per scopi di ricerca sono stati raccolti e se l’attività di raccolta, soggetta ad autorizzazione, si è pertanto conclusa.

Poiché i progetti incentrati sul riutilizzo malgrado la mancanza del consenso e dell'informazione di cui all’articolo 34 LRUm rappresentano un caso particolare, eventuali modifiche delle indicazioni prescritte all’articolo 35 vanno notificate alla commissione d'etica prima della loro attuazione (cpv. 1). La conclusione o l’interruzione della raccolta di dati o materiale va annunciato alla commissione entro 90 giorni (cpv. 2). In tal caso non è necessario presentare un rapporto dettagliato ma è sufficiente una breve comunicazione scritta, affinché la commissione possa considerare il progetto concluso.

3.4 Capitolo 4: Progetti di ricerca su persone decedute

3.4.1 Ambiti di verifica (art. 40 ORUm 2)

La verifica di un progetto di ricerca su persone decedute da parte della commissione d'etica si concentra sul rispetto degli specifici requisiti legali (lett. c e d). Da un canto, dalla documentazione relativa al progetto deve emergere chiaramente che per il progetto sono utilizzate solo persone decedute per le quali esiste un relativo consenso (ad es. un consenso rilasciato mentre la persona era ancora in vita oppure un consenso da parte di una persona in sua rappresentanza ai sensi dell’art. 36 LRUm).