Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine
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3.5.5 Notifiche (art. 48 ORUm 2)
Le modifiche a progetti di ricerca con embrioni e feti devono essere notificate prima della loro attuazione alla commissione d'etica (cpv. 1); ciò vale in caso di modifiche essenziali del piano di ricerca (lett. a) e in caso di cambiamento della direzione del progetto (lett. b). Si pensa in particolare alle modifiche dell’obiettivo del progetto di ricerca, delle misure adottate per la protezione dei dati e del materiale biologico, nonché delle modalità di finanziamento. Questi medesimi punti sono considersati modifiche essenziali del piano di ricerca.
Per il capoverso 2 si rimanda ai commenti riguardanti le disposizioni di identico tenore dell’articolo 39 ORUm 2 (cifra 3.3.17).
3.5.6 Aggiornamento degli allegati (art. 49 ORUm 2) ed entrata in vigore (art.
50 ORUm 2)
Si rimanda ai commenti degli articoli 76 e 80 dell’ordinanza sulla ricerca sull’essere umano (cifre 2.6.1 e 2.6.5).