Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine
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caso di aborti spontanei compresi i nati morti è richiesto quello della coppia ai sensi dell’articolo 40 LRUm. L’informazione deve contenere almeno quanto disciplinato dal capoverso 1.
Alla lettera a la donna o la coppia devono essere informate dell’intenzione di utilizzare l’embrione o il feto a scopi di ricerca. Ciò non deve avvenire necessariamente in funzione di un progetto di ricerca già esistente o concretamente programmato, ma può riguardare anche progetti di ricerca futuri non ancora delineati. In virtù della lettera b occorre inoltre informare la donna e la coppia del diritto di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo senza addurne il motivo o di revocare il consenso. La lettera c disciplina l’obbligo di informare sulle misure destinate a proteggere i dati personali raccolti e il materiale biologico prelevato, mentre la lettera d prescrive la necessità di riferire in merito all'impiego dell’embrione o del feto una volta conclusa la ricerca. Infine, la lettera e prescrive l’obbligo d'informare sull'avvenuta autorizzazione del progetto di ricerca da parte della commissione d'etica. Allo scopo vanno spiegate brevemente la procedura e le modalità di verifica da parte della commissione d'etica, affinché i diretti interessati possano comprenderne l’importanza.
Capoverso 2 cfr. cifra 2.1.7.
Ai sensi del capoverso 3, per disporre di un elemento di prova in genere il consenso deve essere dato per scritto. Per le deroghe cfr. la cifra 2.1.8.
3.5.2 Ambiti di verifica (art. 45 ORUm 2)
La commissione d'etica concentra la sua verifica sulla garanzia della comprensibilità e della completezza dei moduli di informazione e di consenso nonché – vista la difficile situazione in cui si trovano la donna o la coppia interessate – in particolare sulle previste modalità di informazione e di ottenimento del consenso (lett. c). Nel caso di progetti di ricerca con embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza la richiesta può avvenire unicamente quando la decisione di interrompere la gravidanza è stata presa; per questi progetti di ricerca va inoltre verificato il rispetto di altre condizioni (lett. d). Gli ulteriori criteri di verifica indicati in modo non esaustivo corrispondono a quelli degli articoli 12, 31 e 40; si rimanda quindi ai relativi commenti.
3.5.3 Domanda (art. 46 e appendice 2 ORUm 2)
(Cfr. cifra 3.3.10)
3.5.4 Procedura e termini (art. 47 ORUm 2)
Capoverso 1: cfr. cifra 3.2.9)
In caso di domande per progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei nonché su nati morti è necessario un incontro orale e interdisciplinare per garantire in particolare che, con adeguate modalità di informazione e di ottenimento del consenso, sia tenuta in debita considerazione la difficile situazione in cui versano le persone interessate. Inoltre, la commissione plenaria è tenuta ad accertare la necessaria indipendenza tra cure e assistenza da un lato e cure e ricerca dall’altro. Il termine per la verifica è quindi di 30 giorni (cpv. 2).
(Capoversi 3 e 4: cfr. cifra 3.2.9f.).