Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine

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D'altro canto, per progetti di ricerca su persone decedute sottoposte a respirazione artificiale devono esservi motivi specifici per la loro inclusione. Infine deve essere garantita l’indipendenza tra i ricercatori e i medici che accertano il decesso (art. 37 LRUm). In presenza di persone decedute va attribuita particolare attenzione al rispetto del divieto di commercializzazione (lett. f); a questo riguardo la commissione d'etica deve assicurarsi che per la messa a disposizione di persone decedute venga versato unicamente un indennizzo e non un compenso in denaro. Gli ulteriori criteri di esame indicati in modo non esaustivo corrispondono a quelli degli articoli 12 e 31; si rimanda quindi alle relative considerazioni.

3.4.2 Domanda (art. 41 e appendice 2 ORUm 2)

(Cfr. cifra 3.3.10)

3.4.3 Procedura e termini (art. 42 ORUm 2)

(Capoverso 1: cfr. cifra 3.2.9)

In caso di progetti di ricerca con persone decedute sottoposte a respirazione artificiale si pongono regolarmente interrogativi delicati (ad es. la valutazione dei requisiti di sussidiarietà) che vanno discussi dalla commissione plenaria; in questo caso, ai sensi del capoverso 2, il termine di valutazione è di 30 giorni. Gli altri progetti di ricerca con persone decedute possono essere esaminati con decisione presidenziale nel giro di 20 giorni (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. d Org-LRUm), a meno che venga richiesta una verifica da parte della commissione plenaria (cfr. art. 6 cpv. 2 Org-LRUm).

(Capoverso 3: cfr. cifra 3.2.8; capoverso. 4: cfr. cifra 3.2.9 seg.).

3.4.4 Notifiche (art. 43 ORUm 2)

Secondo il capoverso 1 qualsiasi cambiamento della direzione del progetto deve essere notificato in considerazione delle sue responsabilità (lett. a). Lo stesso vale per le modifiche essenziali apportate al piano di ricerca (lett. b), dato che in caso di progetti di ricerca con persone decedute sottoposte a respirazione artificiale i relativi adeguamenti possono ripercuotersi in particolare sulla valutazione dei requisiti di sussidiarietà (cfr. art. 37 lett. c).

Per il capoverso 2 si rimanda ai commenti riguardanti le disposizioni di identico tenore dell’articolo 39 ORUm 2 (cifra 3.3.17).

3.5 Capitolo 5: Ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei, ivi compresi i nati morti

3.5.1 Informazioni e consenso (art. 44 ORUm 2)

Qualora embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei compresi i nati morti vengano utilizzati a fini di ricerca, in caso di interruzione di gravidanza è necessario il consenso della donna interessata (art. 39 LRUm), mentre in