Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine

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sioterapia, ergoterapia, scienze dell’alimentazione, biomeccanica).

A norma del capoverso 2, l’equilibrio richiesto in seno alla commissione deve essere garantito sia in relazione ai sessi sia alle categorie professionali, per assicurare il dialogo interdisciplinare e aperto a diversi punti di vista previsto dalla legge. A questo riguardo l’attuale regolamentazione offre un certo margine di manovra, pur prevedendo, per i settori specialistici, il rispetto almeno della procedura ordinaria e semplificata (artt. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3).

La conoscenza degli istituti di ricerca e la loro vicinanza geografica sono un’importante premessa per valutare la fattibilità della ricerca. Il capoverso 3 prescrive dunque espressamente la conoscenza della situazione locale da parte della commissione, un aspetto da tenere in considerazione soprattutto in caso di collaborazioni intercantonali. In questo caso, una soluzione potrebbe consistere nell’avere almeno un membro operante nel Cantone in cui la commissione d'etica non ha la sua sede, ma in cui si conducono regolarmente progetti di ricerca che essa è chiamata a valutare.

Il capoverso 4 prescrive l’obbligo di ricorrere a esperti esterni qualora nella commissione non fossero disponibili le conoscenze necessarie alla valutazione di un progetto. Ciò non significa tuttavia che nella commissione vi debbano essere necessariamente membri o esperti esterni con conoscenze specifiche di un settore da cui proviene un determinato progetto di ricerca. Affinché la commissione possa effettuare la valutazione, ad es. del rapporto rischio/benefici, è sufficiente conoscere l’obiettivo del progetto e le sue modalità di attuazione e disporre di conoscenze di base del settore interessato. Spesso, ciò è possibile già con la collaborazione dei membri provenienti dai settori specialistici, ai sensi del capoverso 1. Inoltre, in alternativa, è possibile chiedere il parere di un ricercatore, per potersi fare un’idea degli aspetti della questione più rilevanti. In questo senso, la legge contempla già la possibilità di ricorrere a esperti esterni, ad es. per un secondo parere (art. 53 cpv. 2 LRUm). Ciò può essere indicato segnatamente nel caso di progetti di ricerca che coinvolgono persone con disabilità, coinvolgendo dei periti.

L’ordinanza non prevede un numero massimo di membri della commissione d'etica (cfr. i requisiti in materia di quorum per le decisioni di cui all’art. 4). Esso dipende soprattutto dall’onere di lavoro e della forma di organizzazione scelta. È ad esempio ipotizzabile tenere più volte al mese riunioni della commissione con una composizione sempre diversa; in base ad altri modelli, le commissioni possono essere composte di diverse camere e reparti. In considerazione dell’autonomia organizzativa dei Cantoni e delle varie prassi internazionali, le normative federali non prescrivono alcuna restrizione. Il fattore decisivo è tuttavia che la forma organizzativa scelta garantisca la qualità della prassi di valutazione richiesta dalla Confederazione, la sua uniformità all’interno della commissione e il trattamento delle richieste nel rispetto dei termini.

4.1.2 Requisiti dei membri (art. 2)

Ai sensi del capoverso 1, all’inizio della loro attività in seno alla commissione i membri devono frequentare un corso di formazione per apprendere il funzionamento della commissione e acquisire le necessarie conoscenze di base in campo etico, giuridico e scientifico. Inoltre, sono tenuti a frequentare regolarmente una formazione continua per approfondire le loro conoscenze e specifici argomenti, nonché per essere aggiornati su sviluppi di attualità. Il Cantone e il presidente della commissione decidono quali membri sono tenuti a frequentare quali corsi di formazione e di formazione con-