Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine
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tinua, anche in considerazione delle conoscenze di cui già dispongono. Poiché l’accettazione dell’attività della commissione dipenderà dalle competenze e dall’esperienza dei suoi membri, l’obbligo di formazione e di formazione continua, pur essendo disciplinato in modo liberale dal profilo del tempo e dei contenuti, è giustificato. Spetta ai Cantoni garantire, e se del caso controllare, che i singoli membri siano all’altezza dei requisiti richiesti e che la commissione nella sua interezza soddisfi i criteri di qualità e di efficienza della valutazione previsti dalla legislazione federale. Per poter garantire una valutazione delle richieste di progetti di ricerca aderente alla realtà, il capoverso 2 prescrive che gli specialisti nel campo della medicina, psicologia, farmacologia e farmacia debbano aver maturato in prima persona esperienze di ricerca.
La segreteria scientifica riveste un ruolo importante per l’esame preliminare della documentazione allegata alla richiesta. Poiché la segreteria conosce in modo molto approfondito i dossier, il capoverso 3 prescrive che le persone ivi operanti, con un rapporto d’impiego o in virtù di un mandato, non possono nel contempo essere membri della commissione, visto che disporrebbero di un enorme vantaggio in termini di conoscenze e potrebbero, seppur involontariamente, influenzare le discussioni in seno alla commissione.
4.1.3 Ricusazione (art. 3)
Questa disposizione illustra i motivi di coinvolgimento personale che possono portare alla ricusazione di un membro (cfr. art. 52 cpv. 3 LRUm). A titolo di esempio vengono citati la partecipazione o l’interesse personale nei confronti di un progetto concreto (cpv. 1 lettera a) o un legame organizzativo o personale con i richiedenti (cpv. 1 lettera b). Prima dell’esame di una domanda, ogni membro è tenuto a comunicare eventuali motivi di coinvolgimento e a ricusarsi, ossia ad abbandonare fisicamente la sala della riunione prima dell’inizio della consultazione o della decisione, qualora sussista un motivo di coinvolgimento (cpv. 2). Spetta alle commissioni, se del caso, regolamentare ad hoc la procedura da adottare in presenza di un motivo di ricusazione (ad es. con decisione del presidente).
La disposizione disciplina i motivi di ricusazione in riferimento a un concreto progetto di ricerca da valutare. L’ordinanza non contempla invece motivi di incompatibilità che in modo generale potrebbero comportare un motivo di coinvolgimento da parte della persona interessata e addirittura pregiudicarne la nomina. Problematico potrebbe ad esempio essere il caso di un dirigente di un ospedale universitario responsabile della ricerca che sia nel contempo membro di una commissione d'etica, poiché a causa dei due ruoli (promozione delle attività di ricerca istituzionali da un lato, protezione delle persone interessate dall’altro), potrebbero sussistere dei conflitti d’interesse. Lo stesso vale per dirigenti di istituzioni per la promozione della ricerca per cui, in virtù della loro funzione, parrebbe sussistere un motivo di coinvolgimento personale o una scarsa indipendenza quale membro della commissione d'etica. Spetta ai Cantoni tenere in debita considerazione questi aspetti nella scelta dei membri e in particolare della presidenza.
4.1.4 Procedura ordinaria (art. 4)
Per la valutazione di domande di autorizzazione, ai sensi del capoverso 1 di norma si applica la procedura ordinaria. È richiesta la presenza di almeno sette membri. Unicamente per i casi di cui agli articoli 5 e 6 la decisione può essere presa dal comitato