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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2015

Art. 40 Perseguimento penale

1In caso di importazione o transito illegali l’autorità cantonale competente incaricata del procedimento penale promuove un perseguimento penale. Se simultaneamente è commessa un’infrazione alla legge del 18 marzo 200522 sulle dogane o alla legge federale del 25 giugno 200823 concernente l’imposta sul valore aggiunto, è l’Amministrazione delle dogane a promuovere un perseguimento penale.

2Su richiesta dell’autorità cantonale competente incaricata del perseguimento penale, l’Amministrazione delle dogane notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte di quest’ultima.

3In caso di esportazione illegale, è promosso un perseguimento penale da parte delle autorità cantonali competenti

4È fatto salvo l’articolo 31 della legge del 9 ottobre 199224 sulle derrate alimentari.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

1Per quanto la presente ordinanza non contempli disposizioni contrarie, l’esecuzione spetta ai Cantoni.

2L’Amministrazione delle dogane esegue la presente ordinanza al confine doganale.

3LʼUSAV emana le direttive tecniche necessarie per assicurare unʼesecuzione adeguata e uniforme.

Art. 42 Adeguamento delle prescrizioni tecniche

L’USAV è autorizzato ad adeguare singole prescrizioni tecniche di importanza secondaria delle prescrizioni e delle norme valide in considerazione delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4 capoverso 2.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

22 RS 631.0

23 RS 641.20

24 RS 817.0