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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2015

Sezione 3: Documenti di accompagnamento

Art. 10 Certificati sanitari

1I certificati sanitari richiesti devono essere emessi dall’autorità cantonale competente tramite TRACES prima dell’importazione, se prescritto dalle disposizioni UE per la rispettiva categoria animale o per il rispettivo prodotto animale.

2I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati in originale alla partita e accompagnarla fino all’azienda di destinazione.

3I certificati sanitari devono essere firmati dall’autorità competente. Laddove previsto, i certificati possono essere firmati anche da una persona abilitata della società autorizzata alla loro emissione.

4Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari.

Art. 11 Documenti commerciali

Se i testi normativi dell’UE non prevedono requisiti per i documenti commerciali, questi devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. quantità e la specie animale o il tipo di prodotto animale;

b. azienda di provenienza o di fabbricazione;

c. azienda di destinazione;

d. requisiti di trasporto particolari.

Art. 12 Modelli

L’USAV mette a disposizione i modelli per i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti in Internet.

Art. 13 Presentazione dei documenti di controllo

Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione garantiscono che all’ufficio doganale:

a. siano presentati i documenti di accompagnamento in caso di una richiesta durante un controllo a campione delle partite;

b. siano presentati di propria iniziativa i certificati sanitari per animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi.